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<blockquote data-quote="Marco Giovannelli" data-source="post: 6250" data-attributes="member: 3218"><p>Carissimi utenti del Forum, vorrei aprire una discussione riguardante il nuovo ddl già approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre scorso riguardanti lo snellimento di procedure edilizie. </p><p></p><p>Praticamente, alcuni interventi edili (attualmente legiferati all'art. 3 c.1 lett B del D.p.R. 380/2001), cui finora erano subordinati a richiesta di titolo abilitativo (praticamente Denuncia di Inizio attività) saranno probabilmente inclusi nella lista di opere edili non soggette a titolo abilitativo (manutenzione ordinaria art. 3 c. 1 lett. A del D.p.R. 380/2001).</p><p>Tra le opere non più soggette a DIA ci sono:</p><p></p><p>- opere che non riguardano parti strutturali degli edifici;</p><p>- pavimentazioni di spazi esterni;</p><p>- opere temporanee;</p><p>- movimenti di terra nelle attività agricole;</p><p>- installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, soltanto fuori dai centri storici;</p><p></p><p>quindi, se il Signor ROSSI, decide di demolire tutti i tramezzi della sua abitazione, e di fatto andando a Incidere su parametri sia urbanistici che catastali non deve, o almeno non dovrà, rivolgersi ad un tecnico, ma soltanto preparare una comunicazione semplice da depositare in comune. Punto.</p><p>Purtroppo il Signor ROSSI, che ha lavorato tutta la vita in fabbrica, non sa la parte più interessante:</p><p>tutti gli interventi, devono rispettare tutte le prescrizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari, di sicurezza, anti incendio, efficenza energetica ecc. per non parlare dei vincoli imposti da autorità sovracomunali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Marco Giovannelli, post: 6250, member: 3218"] Carissimi utenti del Forum, vorrei aprire una discussione riguardante il nuovo ddl già approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre scorso riguardanti lo snellimento di procedure edilizie. Praticamente, alcuni interventi edili (attualmente legiferati all'art. 3 c.1 lett B del D.p.R. 380/2001), cui finora erano subordinati a richiesta di titolo abilitativo (praticamente Denuncia di Inizio attività) saranno probabilmente inclusi nella lista di opere edili non soggette a titolo abilitativo (manutenzione ordinaria art. 3 c. 1 lett. A del D.p.R. 380/2001). Tra le opere non più soggette a DIA ci sono: - opere che non riguardano parti strutturali degli edifici; - pavimentazioni di spazi esterni; - opere temporanee; - movimenti di terra nelle attività agricole; - installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, soltanto fuori dai centri storici; quindi, se il Signor ROSSI, decide di demolire tutti i tramezzi della sua abitazione, e di fatto andando a Incidere su parametri sia urbanistici che catastali non deve, o almeno non dovrà, rivolgersi ad un tecnico, ma soltanto preparare una comunicazione semplice da depositare in comune. Punto. Purtroppo il Signor ROSSI, che ha lavorato tutta la vita in fabbrica, non sa la parte più interessante: tutti gli interventi, devono rispettare tutte le prescrizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari, di sicurezza, anti incendio, efficenza energetica ecc. per non parlare dei vincoli imposti da autorità sovracomunali. [/QUOTE]
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