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Mediazione e Conciliazione Civile
Mediazione civile: rivoluzione o fallimento?
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<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 51092" data-attributes="member: 13295"><p>Quanto affermato risulta privo di qualsiasi fondamento. Forse per disinformazione?</p><p>Leggi sotto:</p><p></p><p>Quanto costa il procedimento di mediazione?</p><p>Il costo, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento pari a € 48,00 (IVA inclusa) e le spese di mediazione, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia. Le “spese di mediazione” comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. OCF applica le tariffe così come previste dalla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010.</p><p></p><p> </p><p></p><p>Tariffe ridotte per il tentativo di mediazione “obbligatorio”</p><p>Per le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio per legge (art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010), le tariffe sono ridotte di un terzo. Le spese di avvio del procedimento (€ 48,00) vanno versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro.</p><p>Le spese di mediazione devono obbligatoriamente essere versate prima dell'incontro di mediazione.</p><p></p><p> </p><p></p><p>Il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali</p><p>Agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione:</p><p></p><p></p><p>■«tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)</p><p>■«il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)</p><p>■ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)</p><p>■«alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà» (art. 20, 1° comma, DLgs 28/2010)</p><p> </p><p></p><p>Tariffe per i tentativi di conciliazione volontari (ex art. 16, comma 4, DM 180/2010)</p><p></p><p>VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE</p><p>(IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI) </p><p>fino a € 1.000,00 € 78,00 </p><p>da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 156,00 </p><p>da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 288,00 </p><p>da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 432,00 </p><p>da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 720,00 </p><p>da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.200,00 </p><p>da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.400,00 </p><p>da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.560,00 </p><p>da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.240,00 </p><p>oltre € 5.000.000,00 € 11.040,00 </p><p></p><p> </p><p></p><p>Tariffe per i tentativi di conciliazione "obbligatori" (ex art. 5, n. 1, D.Lgs 28/2010)</p><p></p><p>Si applicano le tariffe minime (riduzione di 1/3)</p><p></p><p>VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE</p><p>(IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI) </p><p>fino a € 1.000,00 € 52,00 </p><p>da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 104,00 </p><p>da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 192,00 </p><p>da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 288,00 </p><p>da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 480,00 </p><p>da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 800,00 </p><p>da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 1.600,00 </p><p>da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 3.040,00 </p><p>da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 4.160,00 </p><p>oltre € 5.000.000,00 € 7.360,00 </p><p></p><p> </p><p></p><p>Qual’è il costo per la parte attivante se la parte invitata non aderisce all’invito e l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28?</p><p>Ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, per il quale sarà dovuto un diritto fisso ulteriore (in aggiunta quindi alle spese di avvio della procedura) di sole € 48,00 (IVA inclusa).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 51092, member: 13295"] Quanto affermato risulta privo di qualsiasi fondamento. Forse per disinformazione? Leggi sotto: Quanto costa il procedimento di mediazione? Il costo, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento pari a € 48,00 (IVA inclusa) e le spese di mediazione, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia. Le “spese di mediazione” comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. OCF applica le tariffe così come previste dalla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010. Tariffe ridotte per il tentativo di mediazione “obbligatorio” Per le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio per legge (art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010), le tariffe sono ridotte di un terzo. Le spese di avvio del procedimento (€ 48,00) vanno versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro. Le spese di mediazione devono obbligatoriamente essere versate prima dell'incontro di mediazione. Il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali Agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione: ■«tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010) ■«il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010) ■ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010) ■«alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà» (art. 20, 1° comma, DLgs 28/2010) Tariffe per i tentativi di conciliazione volontari (ex art. 16, comma 4, DM 180/2010) VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE (IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI) fino a € 1.000,00 € 78,00 da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 156,00 da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 288,00 da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 432,00 da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 720,00 da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.200,00 da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.400,00 da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.560,00 da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.240,00 oltre € 5.000.000,00 € 11.040,00 Tariffe per i tentativi di conciliazione "obbligatori" (ex art. 5, n. 1, D.Lgs 28/2010) Si applicano le tariffe minime (riduzione di 1/3) VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE (IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI) fino a € 1.000,00 € 52,00 da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 104,00 da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 192,00 da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 288,00 da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 480,00 da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 800,00 da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 1.600,00 da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 3.040,00 da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 4.160,00 oltre € 5.000.000,00 € 7.360,00 Qual’è il costo per la parte attivante se la parte invitata non aderisce all’invito e l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28? Ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, per il quale sarà dovuto un diritto fisso ulteriore (in aggiunta quindi alle spese di avvio della procedura) di sole € 48,00 (IVA inclusa). [/QUOTE]
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