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Testo
<blockquote data-quote="happysmileone" data-source="post: 226815" data-attributes="member: 32355"><p>Dimaraz ho il dubbio che quanto da te affermato sia vero solo in caso di vittoria del condominio dalla quale il condomino dissenziente abbia tratto vantaggio .</p><p>Guarda qui :</p><p><a href="http://www.diritto.it/docs/23999-liti-quando-un-condomino-dissente" target="_blank">Liti, quando un condomino dissente :: Diritto & Diritti</a></p><p></p><p>La disposizione di cui all’art. 1132 c.c. deve peraltro applicarsi laddove sia certo che l’interesse del condominio vincitore non abbia comportato alcun vantaggio per il condomino dissenziente. E, dunque, agli effetti del dissenso del condomino rispetto alle liti, <strong>occorre tener ben distinta l’ipotesi in cui il condominio risulti soccombente rispetto alla lite, dall’ipotesi in cui il condominio risulti vittorioso e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio</strong>. <strong>Nel primo caso, il condomino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva. Nel secondo caso, invece, il condomino dissenziente - che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio - è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.</strong></p><p>In sostanza, l’esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato all’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l’esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza).</p><p>Se invece la lite ha esito favorevole per il condominio e il condomino dissenziente abbia [...]</p><p></p><p></p><p></p><p>nel ns caso il Condominio ha perso ed i vantaggi non ci sono stati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="happysmileone, post: 226815, member: 32355"] Dimaraz ho il dubbio che quanto da te affermato sia vero solo in caso di vittoria del condominio dalla quale il condomino dissenziente abbia tratto vantaggio . Guarda qui : [url="http://www.diritto.it/docs/23999-liti-quando-un-condomino-dissente"]Liti, quando un condomino dissente :: Diritto & Diritti[/url] La disposizione di cui all’art. 1132 c.c. deve peraltro applicarsi laddove sia certo che l’interesse del condominio vincitore non abbia comportato alcun vantaggio per il condomino dissenziente. E, dunque, agli effetti del dissenso del condomino rispetto alle liti, [B]occorre tener ben distinta l’ipotesi in cui il condominio risulti soccombente rispetto alla lite, dall’ipotesi in cui il condominio risulti vittorioso e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio[/B]. [B]Nel primo caso, il condomino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva. Nel secondo caso, invece, il condomino dissenziente - che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio - è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.[/B] In sostanza, l’esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato all’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l’esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza). Se invece la lite ha esito favorevole per il condominio e il condomino dissenziente abbia [...] nel ns caso il Condominio ha perso ed i vantaggi non ci sono stati. [/QUOTE]
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