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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 323682" data-attributes="member: 42040"><p>Art. 2, c. 1 della l. 431/1998.</p><p></p><p>Copio e incollo la parte che riguarda il caso di cui stiamo parlando (e sottolineo la questione dell'accordo raggiunto o meno entro i 60 gg):</p><p></p><p> <em>Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di </em></p><p><em>attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del </em></p><p><em>contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra </em></p><p><em>parte almeno sei mesi prima della scadenza. <u>La parte interpellata deve rispondere a </u></em></p><p><em><u>mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione </u>della </em></p><p><em>raccomandata di cui al secondo periodo.<u> In mancanza di risposta o di accordo i</u>l contratto </em></p><p><em>si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.</em></p><p><em></em></p><p>Nel caso di [USER=54777]@gio.cop[/USER] : lui ha risposto alla raccomandata del locatore entro i 60gg. Però un'eventuale accordo (scritto e firmato dalle parti) sulla riduzione canone ora sarebbe tardivo, perché raggiunto oltre i 60 gg.</p><p></p><p>In sostanza: è sufficiente che l'inquilino entro i 60 gg. risponda genericamente al locatore dicendosi interessato al rinnovo a nuove condizioni; oppure è necessario che entro i 60 gg. l'accordo venga raggiunto e formalizzato?</p><p></p><p>Mi interessa un parere legale in merito, perché l'avvocato del mio inquilino aveva detto che l'accordo deve essere firmato da entrambe le parti entro i 60gg. Non sono ammessi ripensamenti oltre quel limite (salvo ovviamente che proprietario ed inquilino raggiungano un nuovo accordo, nel qual caso il problema non si pone).</p><p></p><p>Il mio inquilino ci aveva ripensato, io non ero d'accordo, lui pretendeva comunque il rinnovo del contratto ed ha avuto torto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 323682, member: 42040"] Art. 2, c. 1 della l. 431/1998. Copio e incollo la parte che riguarda il caso di cui stiamo parlando (e sottolineo la questione dell'accordo raggiunto o meno entro i 60 gg): [I]Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. [U]La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione [/U]della raccomandata di cui al secondo periodo.[U] In mancanza di risposta o di accordo i[/U]l contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. [/I] Nel caso di [USER=54777]@gio.cop[/USER] : lui ha risposto alla raccomandata del locatore entro i 60gg. Però un'eventuale accordo (scritto e firmato dalle parti) sulla riduzione canone ora sarebbe tardivo, perché raggiunto oltre i 60 gg. In sostanza: è sufficiente che l'inquilino entro i 60 gg. risponda genericamente al locatore dicendosi interessato al rinnovo a nuove condizioni; oppure è necessario che entro i 60 gg. l'accordo venga raggiunto e formalizzato? Mi interessa un parere legale in merito, perché l'avvocato del mio inquilino aveva detto che l'accordo deve essere firmato da entrambe le parti entro i 60gg. Non sono ammessi ripensamenti oltre quel limite (salvo ovviamente che proprietario ed inquilino raggiungano un nuovo accordo, nel qual caso il problema non si pone). Il mio inquilino ci aveva ripensato, io non ero d'accordo, lui pretendeva comunque il rinnovo del contratto ed ha avuto torto. [/QUOTE]
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