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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 239645"><p> <ul> <li data-xf-list-type="ul"></li> </ul><p>Nessun paradosso dato che é <strong>la legge</strong> che dispone in tal senso:</p><p></p><p><strong>Art.1105 Cc</strong></p><p>1<span style="color: #0000ff"><em>. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell' amministrazione della cosa comune.</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"><em>2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"><em>3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell' oggetto della deliberazione.</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"><em>4. <strong>Se non si prendono i provvedimenti necessari per l' amministrazione</strong> della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all' autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e <strong>può anche nominare un amministratore</strong></em></span></p><p><span style="color: #0000ff"></span></p><p><span style="color: #000000">E per l'appunto il Giudice deciderà, se necessario, anche nominando un amministratore che sarà tale e senza limite di mandato (salvo non altrimenti disposto nell'ordinanza di nomina)</span></p><p><span style="color: #000000">La riforma non ha toccato l'impianto dell'art.1105 Cc e si è limitata a disporre diversamente quanto al limite minimo in tema "nomina dell' amministratore" <strong>imposto all'Assemblea dei condòmini </strong>(ma non di certo ad un Giudice), disciplina applicabile a condizione che la compagine condominiale <strong>sia regolarmente amministrata </strong>(cosa che non avviene invece nel caso di specie, cui si applica per l'appunto l'art.1105 Cc)</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 239645"] [LIST] [*] [/LIST] Nessun paradosso dato che é [B]la legge[/B] che dispone in tal senso: [B]Art.1105 Cc[/B] 1[COLOR=#0000ff][I]. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell' amministrazione della cosa comune.[/I] [I]2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.[/I] [I]3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell' oggetto della deliberazione.[/I] [I]4. [B]Se non si prendono i provvedimenti necessari per l' amministrazione[/B] della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all' autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e [B]può anche nominare un amministratore[/B][/I] [/COLOR] [COLOR=#000000]E per l'appunto il Giudice deciderà, se necessario, anche nominando un amministratore che sarà tale e senza limite di mandato (salvo non altrimenti disposto nell'ordinanza di nomina) La riforma non ha toccato l'impianto dell'art.1105 Cc e si è limitata a disporre diversamente quanto al limite minimo in tema "nomina dell' amministratore" [B]imposto all'Assemblea dei condòmini [/B](ma non di certo ad un Giudice), disciplina applicabile a condizione che la compagine condominiale [B]sia regolarmente amministrata [/B](cosa che non avviene invece nel caso di specie, cui si applica per l'appunto l'art.1105 Cc)[/COLOR] [/QUOTE]
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