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<blockquote data-quote="Elisabetta48" data-source="post: 153689" data-attributes="member: 35395"><p>Se non capisco male, il fatto che il contratto sia a canone concordato non c'entra nulla. Il fatto che tu parli di "passare a tassazione normale" fa pensare che il proprietario abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca e che ora voglia cambiare il regime di tassazione. Se è così, in effetti può comunicarti questa decisione e tu non puoi opporti.</p><p>Se le cose stanno così, certo ora dovrai pagare l'imposta di registro (per la metà) e le marche da bollo (spero per te che il contratto sia di poche pagine). </p><p> </p><p>Sempre nell'ipotesi della cedolare secca, per quest'anno non ti potrà calcolare l'aggiornamento Istat, lo potrà fare dal terzo anno:</p><p> </p><p>circ.26 dell'Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2012</p><p>art.2.3: Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto</p><p>e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda</p><p>annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del</p><p>canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale</p><p>il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli</p><p>aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisabetta48, post: 153689, member: 35395"] Se non capisco male, il fatto che il contratto sia a canone concordato non c'entra nulla. Il fatto che tu parli di "passare a tassazione normale" fa pensare che il proprietario abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca e che ora voglia cambiare il regime di tassazione. Se è così, in effetti può comunicarti questa decisione e tu non puoi opporti. Se le cose stanno così, certo ora dovrai pagare l'imposta di registro (per la metà) e le marche da bollo (spero per te che il contratto sia di poche pagine). Sempre nell'ipotesi della cedolare secca, per quest'anno non ti potrà calcolare l'aggiornamento Istat, lo potrà fare dal terzo anno: circ.26 dell'Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2012 art.2.3: Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità. [/QUOTE]
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