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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 232891"><p>La trascrizione del preliminare, con la sua funzione "pubblicitaria", le garantisce tutela <strong>verso i terzi</strong> (verso la sua controparte lei è tutelato a ragione delle clausole contrattuali sottoscritte e ciò a prescindere che siano<strong> trascritte</strong>).</p><p>In virtù di ciò:</p><p> 1) Quanto trascritto svolgerà appieno la sua funzione e senza termine alcuno; chiunque, in futuro interagisse negozialmente con il suo promittente venditore (altro possibile acquirente dello stesso immobile e/o un creditore), saprà che tal immobile è oggetto di preliminare e che sussiste il diritto di lei a:</p><p>- pretendere la conclusione del contratto di compravendita</p><p>- pretendere il risarcimento del danno patito per il mancato rogito ed ottenere la restituzione di € 18.000,00 (l'anticipo indicato nell'atto trascritto).</p><p></p><p>2) La nuova scrittura privata non autenticata ma <strong>registratata </strong>(anche al fine di conseguire il non irrilevante effetto di <strong>data certa</strong>) avrà la conseguenza <strong>non di annullare </strong>il precedente preliminare (già trascritto), ma di integrarne alcune condizioni, quali:</p><p>- la <strong>nuova data </strong>entro cui addivenire alla compravendita</p><p>- il <strong>saldo</strong> della compravendita medesima (€83.000,00)</p><p></p><p>Cosa comporterebbe l'<strong>assenza di trascrizione </strong>quanto a tal secondo atto? </p><p>Che, sempre integro il suo diritto verso la controparte (dalla quale potrà pretendere giudizialmente che le sia venduto l'immobile alla nuova data prestabilita e al nuovo prezzo pattuito di €83.000,00; cosa che tuttavia in concreto potrebbe anche non andare a buon fine ove il promittente venditore, disfatosi del bene, avesse provveduto a sperperare tutti i suoi averi rendendosi nullatenete), Lei tuttavia non potrebbe eccepire il nuovo accordo <strong>contro i terzi </strong>che vantassero diritti sull' immobile; verso costoro, lei potrà far valere i suoi diritti <strong>solo </strong>alle<strong> condizioni iniziali </strong>(le uniche trascritte) ovvero:</p><p>- pretendere l'acquisto dell'immobile al prezzo di € 90.000,00</p><p>- pretendere, in assenza di compravendita, il risarcimento del danno patito e la restituzione di quanto anticipato (€18.000,00)</p><p></p><p>Riepilogando, non trascrivesse in nuovo accordo:</p><p>- nella peggior ipotesi (= terzo che vanta diritti sul bene) lei dovrà acquistare il bene non al prezzo di €83.000,00 ma al prezzo di €90.000,00 (o pretendere il risarcimento del danno + restituzione anticipo €18.000,00)</p><p>- nella miglior ipotesi (bene rimasto nella titolarità del promittente venditore e/o sullo stesso mai sorti diritti di terzi) lei potrà pretendere d'acquistare il bene ad € 83.000,00 e ciò in quanto le nuove <strong>nuove </strong>condizioni (scrittura privata non autenticata), producendo il loro effetto <strong>a prescindere dalla loro trascrizione, </strong>ben si potranno far valere verso il promittente venditore.</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 232891"] La trascrizione del preliminare, con la sua funzione "pubblicitaria", le garantisce tutela [B]verso i terzi[/B] (verso la sua controparte lei è tutelato a ragione delle clausole contrattuali sottoscritte e ciò a prescindere che siano[B] trascritte[/B]). In virtù di ciò: 1) Quanto trascritto svolgerà appieno la sua funzione e senza termine alcuno; chiunque, in futuro interagisse negozialmente con il suo promittente venditore (altro possibile acquirente dello stesso immobile e/o un creditore), saprà che tal immobile è oggetto di preliminare e che sussiste il diritto di lei a: - pretendere la conclusione del contratto di compravendita - pretendere il risarcimento del danno patito per il mancato rogito ed ottenere la restituzione di € 18.000,00 (l'anticipo indicato nell'atto trascritto). 2) La nuova scrittura privata non autenticata ma [B]registratata [/B](anche al fine di conseguire il non irrilevante effetto di [B]data certa[/B]) avrà la conseguenza [B]non di annullare [/B]il precedente preliminare (già trascritto), ma di integrarne alcune condizioni, quali: - la [B]nuova data [/B]entro cui addivenire alla compravendita - il [B]saldo[/B] della compravendita medesima (€83.000,00) Cosa comporterebbe l'[B]assenza di trascrizione [/B]quanto a tal secondo atto? Che, sempre integro il suo diritto verso la controparte (dalla quale potrà pretendere giudizialmente che le sia venduto l'immobile alla nuova data prestabilita e al nuovo prezzo pattuito di €83.000,00; cosa che tuttavia in concreto potrebbe anche non andare a buon fine ove il promittente venditore, disfatosi del bene, avesse provveduto a sperperare tutti i suoi averi rendendosi nullatenete), Lei tuttavia non potrebbe eccepire il nuovo accordo [B]contro i terzi [/B]che vantassero diritti sull' immobile; verso costoro, lei potrà far valere i suoi diritti [B]solo [/B]alle[B] condizioni iniziali [/B](le uniche trascritte) ovvero: - pretendere l'acquisto dell'immobile al prezzo di € 90.000,00 - pretendere, in assenza di compravendita, il risarcimento del danno patito e la restituzione di quanto anticipato (€18.000,00) Riepilogando, non trascrivesse in nuovo accordo: - nella peggior ipotesi (= terzo che vanta diritti sul bene) lei dovrà acquistare il bene non al prezzo di €83.000,00 ma al prezzo di €90.000,00 (o pretendere il risarcimento del danno + restituzione anticipo €18.000,00) - nella miglior ipotesi (bene rimasto nella titolarità del promittente venditore e/o sullo stesso mai sorti diritti di terzi) lei potrà pretendere d'acquistare il bene ad € 83.000,00 e ciò in quanto le nuove [B]nuove [/B]condizioni (scrittura privata non autenticata), producendo il loro effetto [B]a prescindere dalla loro trascrizione, [/B]ben si potranno far valere verso il promittente venditore. Saluti. [/QUOTE]
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