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Locazione, Affitto e Sfratto
Morosità affitto e spese condominiali
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 177557"><p>Lo sfratto è l’ordine tassativo dato all’affittuario, da parte tua proprietario dell’immobile o di un giudice, di lasciare libero l’immobile da lui occupato. </p><p>Lo sfratto per morosità lo puoi chiedere quando si verificano le condizioni citate all’articolo 5 della Legge. n. 392 del 1978, ovvero quando il canone di locazione non venga corrisposto entro un periodo di 20 giorni dalla data prevista (solitamente entro il 25° giorno del mese corrispondente). Se il pagamento non avviene entro i 20 giorni, il contratto d’affitto può essere considerato risolto e si può chiedere lo sfratto. Puoi inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino moroso per comunicargli di provvedere al pagamento entro 15 giorni. Se il pagamento non avviene antro tali termini, puoi passare alle vie giudiziali per ottenere il pagamento della somma dovuta.</p><p>L'avvocato: dipende dagli interventi che deve fare per ottenere lo sfratto, comunque non meno di 1.800 € e poi devi considerare l'intervento del Ufficiale Giudiziario, le forze dell'ordine e il fabbro se l'inquilino non fosse consenziente.</p><p>In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 177557"] Lo sfratto è l’ordine tassativo dato all’affittuario, da parte tua proprietario dell’immobile o di un giudice, di lasciare libero l’immobile da lui occupato. Lo sfratto per morosità lo puoi chiedere quando si verificano le condizioni citate all’articolo 5 della Legge. n. 392 del 1978, ovvero quando il canone di locazione non venga corrisposto entro un periodo di 20 giorni dalla data prevista (solitamente entro il 25° giorno del mese corrispondente). Se il pagamento non avviene entro i 20 giorni, il contratto d’affitto può essere considerato risolto e si può chiedere lo sfratto. Puoi inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino moroso per comunicargli di provvedere al pagamento entro 15 giorni. Se il pagamento non avviene antro tali termini, puoi passare alle vie giudiziali per ottenere il pagamento della somma dovuta. L'avvocato: dipende dagli interventi che deve fare per ottenere lo sfratto, comunque non meno di 1.800 € e poi devi considerare l'intervento del Ufficiale Giudiziario, le forze dell'ordine e il fabbro se l'inquilino non fosse consenziente. In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781) [/QUOTE]
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