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Morte socio accomandante e traformazione in ditta individuale
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 215695" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 2322 c.c. la morte del socio accomandante determina automaticamente il subingresso dei suoi eredi. A meno che sia stata prevista una clausola nell'atto costitutivo che sancisca l'intrasmissibilità mortis causa della quota del socio accomandante.</p><p>La quota dell'accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, che potrebbe rendere del tutto libera la cessione o, al contrario, vietarla).</p><p>I soci accomandatari hanno sei mesi di tempo per ricostituire la categoria dei soci accomandanti; scaduto detto termine senza che sia avvenuta la ricostituzione, la società che continui a operare subisce una trasformazione tacita in una s.n.c. irregolare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 215695, member: 15253"] Ex art. 2322 c.c. la morte del socio accomandante determina automaticamente il subingresso dei suoi eredi. A meno che sia stata prevista una clausola nell'atto costitutivo che sancisca l'intrasmissibilità mortis causa della quota del socio accomandante. La quota dell'accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, che potrebbe rendere del tutto libera la cessione o, al contrario, vietarla). I soci accomandatari hanno sei mesi di tempo per ricostituire la categoria dei soci accomandanti; scaduto detto termine senza che sia avvenuta la ricostituzione, la società che continui a operare subisce una trasformazione tacita in una s.n.c. irregolare. [/QUOTE]
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