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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 355491" data-attributes="member: 15764"><p>La Cassazione del 10.3.2016 n. 4732 ha stabilito che l’autorizzazione ex art. 82 cpc a stare in giudizio personalmente (senza avvocato) nelle cause presso il Giudice di Pace di valore superiore ad € 1100 può essere anche successiva alla instaurazione del giudizio e risultare anche implicitamente o per facta concludentia, con efficacia sanante ex tunc del rapporto processuale, ma in assenza dell’autorizzazione (preventiva o successiva) il rapporto processuale non è regolarmente costituito.</p><p>Comunque se il tizio è coobbligato al pagamento perché identificato alla guida di un mezzo che non poteva circolare; deve solo pagare e basta.</p><p>Poi, visto il servizio che gli ha fatto l'amico intestatario del mezzo, potrà rivalersi su di lui.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 355491, member: 15764"] La Cassazione del 10.3.2016 n. 4732 ha stabilito che l’autorizzazione ex art. 82 cpc a stare in giudizio personalmente (senza avvocato) nelle cause presso il Giudice di Pace di valore superiore ad € 1100 può essere anche successiva alla instaurazione del giudizio e risultare anche implicitamente o per facta concludentia, con efficacia sanante ex tunc del rapporto processuale, ma in assenza dell’autorizzazione (preventiva o successiva) il rapporto processuale non è regolarmente costituito. Comunque se il tizio è coobbligato al pagamento perché identificato alla guida di un mezzo che non poteva circolare; deve solo pagare e basta. Poi, visto il servizio che gli ha fatto l'amico intestatario del mezzo, potrà rivalersi su di lui. [/QUOTE]
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