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Nominare erede un nipote minorenne e diseredare la di lui madre
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 281756" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 317-bis c.c.:</p><p><em>Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.</em></p><p> <em>L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.</em></p><p>Art. 336, comma 2 c.c.<em>:</em></p><p><em>Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 281756, member: 15253"] Art. 317-bis c.c.: [I]Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.[/I] Art. 336, comma 2 c.c.[I]: Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. [/I] [/QUOTE]
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