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Testo
<blockquote data-quote="AlbertoF" data-source="post: 99520"><p>Hellokitty,</p><p>Mi spiace veramente della vostra situazione ma ogni giorno si assiste alla nascita di nuovi casi,che pochi anni indietro nessuno avrebbe previsto scivolare in una situazione del genere.</p><p>Io provo a rispondere alle tue domande ma penso che anche la banca ,in occasione delle tue richieste in merito all'attuale stato del mutuo, ti abbia già informato sull'esito finale.</p><p>Sarebbe stato utile conoscere quali e quanti sono i cointestatari del mutuo,se esistono dei garanti , se la pratica di mutuo si trova sempre in "amministrazione ordinaria" ed inoltre il tipo di corrispondenza che nel frattempo è intercorsa tra te e la banca.</p><p>Visto che le rate arretrate ad oggi sono poche,di regola dopo un massimo di sei la banca dovrebbe inviarti una richiesta di rientro immediato e totale di tutto il residuo del mutuo da pagare entro alcuni giorni.</p><p>Problemi non ti sorgono fino alla ricezione e notifica del Pignoramento immobiliare . Quindi da questo momento attenta a come ti muovi in quanto la notifica di questo atto da inizio alla procedura esecutiva e sta ad indicare che non sei più proprietario del bene, quindi non puoi nè venderlo nè affittarlo di tua iniziativa.</p><p>Però anche se non sei più proprietario dell'immobile puoi comunque continuare a mantenere la residenza fino alla data di sgombero . Di regola tra la vendita all'asta ed il Pignoramento possono passare anche alcuni anni.</p><p>Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di Pignoramento il tribunale deve stabilire la data dell'asta. Successivamente il tribunale nomina il perito che procederà a fare un sopralluogo al fine di redigere una perizia di stima (CTU) per stabilire il prezzo di vendita.</p><p>A questo punto potrebbe avvenire (ma penso che non sia il tuo caso) la "conversione del pignoramento" vale a dire la possibilità che può avere il debitore in qualsiasi momento ,prima della vendita, di chiedere di sostituire al posto del bene pignorato una somma di danaro pari all'importo delle spese e del credito vantato .</p><p>Ciò deve avvenire con una ordinanza del Giudice della esecuzione.. Con il versamento della intera somma il bene verrà liberato dal pignoramento. In caso però che non venga versata anche una rata il debitore decade dal beneficio e le somme già depositate restano in favore della massa dei beni pignorati.</p><p>Viene nominato il custode del bene pignorato e viene fissata la data della prima asta ed il prezzo di base.</p><p>Se il bene non viene venduto alla prima "tornata" verrà indetta un'altra asta con un prezzo inferiore,e così via. Una volta venduto il bene con il ricavato saranno soddisfatti i creditori</p><p>Per quanto rigurda le tue perplessità sul dopo asta,nel caso che il ricavato dalla vendita non sia sufficiente a coprire la massa debitoria i problemi purtroppo continuano ad attanagliare il debitore perchè se il ricavato non è sufficiente i il debitore resta ancora vincolato alla estinzione del debito. Quindi il debitore resta esposto ad ulteriori azioni di recupero quali il pignoramento di parte dello stipendio. Questo è molto importante perchè in casi rari la vendita dell'immobile copre per intero l'ammontare del debito.</p><p>Sulla base di quanto sopra,secondo me, nel caso di un decesso di un mutuatario,agli eventuali eredi conviene rinunciare alla eredità.</p><p>P.S. se non sei in grado di riprendere i pagamenti per intero ma d'accordo con la banca ti viene concesso di pagare una tantum ogni mese intenditici bene perchè altrimenti rischi che questi versamenti vengano incamerati a sollievo di spese legali ed interessi, pertanto il debito resta sempre lo stesso.</p><p>Inoltre se invece la tua posizione fosse già stata tolta dalla "amministrazione ordinaria" e passata a quella "speciale" ( ufficio legale per il recupero)a questo punto non ti conviene versare più niente in quanto getteresti via i soldi.</p><p>Penso di averti fatto un poco di chiarezza sull'iter del tuo problema</p><p>Ciao</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AlbertoF, post: 99520"] Hellokitty, Mi spiace veramente della vostra situazione ma ogni giorno si assiste alla nascita di nuovi casi,che pochi anni indietro nessuno avrebbe previsto scivolare in una situazione del genere. Io provo a rispondere alle tue domande ma penso che anche la banca ,in occasione delle tue richieste in merito all'attuale stato del mutuo, ti abbia già informato sull'esito finale. Sarebbe stato utile conoscere quali e quanti sono i cointestatari del mutuo,se esistono dei garanti , se la pratica di mutuo si trova sempre in "amministrazione ordinaria" ed inoltre il tipo di corrispondenza che nel frattempo è intercorsa tra te e la banca. Visto che le rate arretrate ad oggi sono poche,di regola dopo un massimo di sei la banca dovrebbe inviarti una richiesta di rientro immediato e totale di tutto il residuo del mutuo da pagare entro alcuni giorni. Problemi non ti sorgono fino alla ricezione e notifica del Pignoramento immobiliare . Quindi da questo momento attenta a come ti muovi in quanto la notifica di questo atto da inizio alla procedura esecutiva e sta ad indicare che non sei più proprietario del bene, quindi non puoi nè venderlo nè affittarlo di tua iniziativa. Però anche se non sei più proprietario dell'immobile puoi comunque continuare a mantenere la residenza fino alla data di sgombero . Di regola tra la vendita all'asta ed il Pignoramento possono passare anche alcuni anni. Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di Pignoramento il tribunale deve stabilire la data dell'asta. Successivamente il tribunale nomina il perito che procederà a fare un sopralluogo al fine di redigere una perizia di stima (CTU) per stabilire il prezzo di vendita. A questo punto potrebbe avvenire (ma penso che non sia il tuo caso) la "conversione del pignoramento" vale a dire la possibilità che può avere il debitore in qualsiasi momento ,prima della vendita, di chiedere di sostituire al posto del bene pignorato una somma di danaro pari all'importo delle spese e del credito vantato . Ciò deve avvenire con una ordinanza del Giudice della esecuzione.. Con il versamento della intera somma il bene verrà liberato dal pignoramento. In caso però che non venga versata anche una rata il debitore decade dal beneficio e le somme già depositate restano in favore della massa dei beni pignorati. Viene nominato il custode del bene pignorato e viene fissata la data della prima asta ed il prezzo di base. Se il bene non viene venduto alla prima "tornata" verrà indetta un'altra asta con un prezzo inferiore,e così via. Una volta venduto il bene con il ricavato saranno soddisfatti i creditori Per quanto rigurda le tue perplessità sul dopo asta,nel caso che il ricavato dalla vendita non sia sufficiente a coprire la massa debitoria i problemi purtroppo continuano ad attanagliare il debitore perchè se il ricavato non è sufficiente i il debitore resta ancora vincolato alla estinzione del debito. Quindi il debitore resta esposto ad ulteriori azioni di recupero quali il pignoramento di parte dello stipendio. Questo è molto importante perchè in casi rari la vendita dell'immobile copre per intero l'ammontare del debito. Sulla base di quanto sopra,secondo me, nel caso di un decesso di un mutuatario,agli eventuali eredi conviene rinunciare alla eredità. P.S. se non sei in grado di riprendere i pagamenti per intero ma d'accordo con la banca ti viene concesso di pagare una tantum ogni mese intenditici bene perchè altrimenti rischi che questi versamenti vengano incamerati a sollievo di spese legali ed interessi, pertanto il debito resta sempre lo stesso. Inoltre se invece la tua posizione fosse già stata tolta dalla "amministrazione ordinaria" e passata a quella "speciale" ( ufficio legale per il recupero)a questo punto non ti conviene versare più niente in quanto getteresti via i soldi. Penso di averti fatto un poco di chiarezza sull'iter del tuo problema Ciao [/QUOTE]
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