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Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 268933" data-attributes="member: 9873"><p>La materia è di interesse generale e pertanto va attentamente esaminata.</p><p>Salvo verificare il caso particolare in via generale va ricordato che il <strong>DPR n. 162/1999,</strong> successivamente modificato dal Regolamento DPR 19 gennaio 2015 n. 8, disciplina i requisiti di sicurezza per gli ascensori e i montacarichi, prescrivendo le procedure tecniche da seguire prima dell'immissione in commercio e dopo la commercializzazione (controllo degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza da parte di appositi organismi notificati; apposizione della marcatura CE; dichiarazione di conformità; collaudi; titolarità degli obblighi e delle connesse responsabilità).</p><p>Le norme del DPR che sono state oggetto di modifica dispongono:</p><p>1) gli articoli 11 e 12 prevedono che la disciplina sulla messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi si applichi agli impianti in servizio privato;</p><p>2)l'articolo 13 dispone che <strong>il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, con verifiche periodiche ogni due anni. A tali verifiche provvedono l'azienda sanitaria locale competente per territorio (ovvero l'ARPA) e la direzione provinciale del lavoro (del Ministero del lavoro) competente per territorio (per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole), nonché gli organismi di certificazione notificati.</strong></p><p><strong></strong></p><p><span style="font-size: 18px">DPR 19 gennaio 2015, n. 8 - Regolamento recante modifiche al dPR 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori</span></p><p></p><p>Le nuove norme introdotte con il <strong>DPR 19 gennaio 2015</strong> dispongono:</p><p></p><p>a) con l'articolo 1 vengono modificati gli articoli 11, 12 e 13 del DPR 162/1999 e viene introdotto il nuovo articolo 17-bis;</p><p>b)con le modifiche agli articoli 11 e 12, vengono soppressi i riferimenti ai soli ascensori in servizio privato come ambito di applicazione della disciplina comunitaria in esame. In tal modo le prescrizioni previste dal regolamento vengono estese anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico;</p><p>c)l'articolo 13 viene modificato individuando nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori;</p><p>d)con un'ulteriore modifica all'articolo 13, viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori;</p><p>e)il nuovo articolo 17-bis del DPR 162/1999 reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza.</p><p></p><p>La materia in questione genera obblighi da cui deriva una responsabilità civile e penale per il proprietario dell'immobile o per il condominio e il suo legale rappresentante ove si trovano gli ascensori o montacarichi utilizzati dai condomini e da terzi visitatori.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 268933, member: 9873"] La materia è di interesse generale e pertanto va attentamente esaminata. Salvo verificare il caso particolare in via generale va ricordato che il [B]DPR n. 162/1999,[/B] successivamente modificato dal Regolamento DPR 19 gennaio 2015 n. 8, disciplina i requisiti di sicurezza per gli ascensori e i montacarichi, prescrivendo le procedure tecniche da seguire prima dell'immissione in commercio e dopo la commercializzazione (controllo degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza da parte di appositi organismi notificati; apposizione della marcatura CE; dichiarazione di conformità; collaudi; titolarità degli obblighi e delle connesse responsabilità). Le norme del DPR che sono state oggetto di modifica dispongono: 1) gli articoli 11 e 12 prevedono che la disciplina sulla messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi si applichi agli impianti in servizio privato; 2)l'articolo 13 dispone che [B]il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, con verifiche periodiche ogni due anni. A tali verifiche provvedono l'azienda sanitaria locale competente per territorio (ovvero l'ARPA) e la direzione provinciale del lavoro (del Ministero del lavoro) competente per territorio (per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole), nonché gli organismi di certificazione notificati. [/B] [SIZE=5]DPR 19 gennaio 2015, n. 8 - Regolamento recante modifiche al dPR 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori[/SIZE] Le nuove norme introdotte con il [B]DPR 19 gennaio 2015[/B] dispongono: a) con l'articolo 1 vengono modificati gli articoli 11, 12 e 13 del DPR 162/1999 e viene introdotto il nuovo articolo 17-bis; b)con le modifiche agli articoli 11 e 12, vengono soppressi i riferimenti ai soli ascensori in servizio privato come ambito di applicazione della disciplina comunitaria in esame. In tal modo le prescrizioni previste dal regolamento vengono estese anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico; c)l'articolo 13 viene modificato individuando nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori; d)con un'ulteriore modifica all'articolo 13, viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori; e)il nuovo articolo 17-bis del DPR 162/1999 reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza. La materia in questione genera obblighi da cui deriva una responsabilità civile e penale per il proprietario dell'immobile o per il condominio e il suo legale rappresentante ove si trovano gli ascensori o montacarichi utilizzati dai condomini e da terzi visitatori. [/QUOTE]
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