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Difesa del Cittadino e del Consumatore
Norme revisione caldaia in contradizione tra loro.
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 215935" data-attributes="member: 15764"><p>alla luce della mia candela:</p><p>"l’art. 7 del DPR 74/2013 dispone che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.” e, “Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”</p><p>Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 215935, member: 15764"] alla luce della mia candela: "l’art. 7 del DPR 74/2013 dispone che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.” e, “Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente” Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. [/QUOTE]
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