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Novità rilevante : Maggiori tutele per acquirenti di immobili da costruire .
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 192378" data-attributes="member: 4594"><p>Le tre modifiche IN SINTESI: </p><p><strong>LE GARANZIE </strong></p><p>Nulla la rinuncia</p><p>Con l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 5 del Dlgs 122/2005, l'acquirente di un alloggio in costruzione non può più rinunciare a nessuna delle tutele previste dalla normativa. Ogni clausola contraria deve ritenersi nulla e come mai apposta. L'acquirente deve farsi rilasciare dal costruttore sia fideiussione per i pagamenti periodi fatti prima del rogito sia la polizza assicurativa decennale per essere indennizzato per i difetti relativi alla costruzione dell'alloggio</p><p><strong>LA PRELAZIONE</strong></p><p>Diritto anche al coniuge</p><p>Nel caso venga messo all'asta un alloggio da costruire, per il quale non è stato ancora sottoscritto il rogito, il promissario acquirente al quale è già stato consegnato, ha diritto alla prelazione, al prezzo di aggiudicazione, se lo ha adibito ad abitazione principale. Finora questo diritto era riconosciuto anche ai parenti di primo grado del promissario acquirente, ma non poteva essere esercitato dal coniuge. Con la modifica dell'articolo 9 del Dlgs 122/2005 questa limitazione viene superata</p><p><strong>LA REVOCATORIA </strong></p><p>Le condizioni per l'azione L'articolo 10 del Dlgs 122/2005 estende al coniuge del proprietario il diritto a richiedere l'inesperibilità dell'azione revocatoria fallimentare sull'immobile da costruire. Diritto che, finora, poteva essere fatto valere solo dal proprietario e dai suoi parenti e affini entro il terzo grado, a condizione che stabiliscano la loro residenza nell'alloggio entro 12 mesi dall'acquisto o dalla data della sua ultimazione. Presupposto necessario anche che l'alloggio sia acquistato al prezzo giusto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 192378, member: 4594"] Le tre modifiche IN SINTESI: [B]LE GARANZIE [/B] Nulla la rinuncia Con l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 5 del Dlgs 122/2005, l'acquirente di un alloggio in costruzione non può più rinunciare a nessuna delle tutele previste dalla normativa. Ogni clausola contraria deve ritenersi nulla e come mai apposta. L'acquirente deve farsi rilasciare dal costruttore sia fideiussione per i pagamenti periodi fatti prima del rogito sia la polizza assicurativa decennale per essere indennizzato per i difetti relativi alla costruzione dell'alloggio [B]LA PRELAZIONE[/B] Diritto anche al coniuge Nel caso venga messo all'asta un alloggio da costruire, per il quale non è stato ancora sottoscritto il rogito, il promissario acquirente al quale è già stato consegnato, ha diritto alla prelazione, al prezzo di aggiudicazione, se lo ha adibito ad abitazione principale. Finora questo diritto era riconosciuto anche ai parenti di primo grado del promissario acquirente, ma non poteva essere esercitato dal coniuge. Con la modifica dell'articolo 9 del Dlgs 122/2005 questa limitazione viene superata [B]LA REVOCATORIA [/B] Le condizioni per l'azione L'articolo 10 del Dlgs 122/2005 estende al coniuge del proprietario il diritto a richiedere l'inesperibilità dell'azione revocatoria fallimentare sull'immobile da costruire. Diritto che, finora, poteva essere fatto valere solo dal proprietario e dai suoi parenti e affini entro il terzo grado, a condizione che stabiliscano la loro residenza nell'alloggio entro 12 mesi dall'acquisto o dalla data della sua ultimazione. Presupposto necessario anche che l'alloggio sia acquistato al prezzo giusto [/QUOTE]
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