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Testo
<blockquote data-quote="marcanto" data-source="post: 367165" data-attributes="member: 56188"><p><strong>Cassazione Civile, Sez. II - Sent. <strong>n. 6483 del</strong> 24.04.2012 : </strong></p><p><strong>L'apertura di una porta nel muro comune che non pregiudica la stabilità<u> non richiede il consenso degli altri condomini .</u></strong></p><p><strong>" </strong><span style="font-family: 'times new roman'"><em>L'apertura di una porta nel muro comune che mette in comunicazione una unità immobiliare privata con il cortile comune, <u>non richiede il consenso degli altri condomini</u>, apparendo l'opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare, non implicando, inoltre, la modifica dello stato dei luoghi un'alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune <u>nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari,</u> posto che il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell'edificio.</em></span></p><p><em><span style="font-family: 'times new roman'">Nel caso di specie un condomino, proprietario di un vano cantina confinante con la corte comune, senza assenso dei condomini, aveva predisposto l'apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina</span>.</em> <strong>"</strong></p><p></p><p>continuiamo ?</p><p><strong>Corte di Cassazione Sentenza del 2017</strong></p><p><strong>Ove si è trasformata una finestra in un portone</strong> di accesso al garage.....</p><p>L’originaria finestra larghezza di m 1,8 >> mentre portone carraio della larghezza di m 2,80.</p><p>" <strong>I giudici, richiamando pregresse sentenze di Cassazione, precisano che:</strong></p><p><em><span style="font-family: 'times new roman'">l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale, eseguite da uno dei condòmini per creare un nuovo ingresso <u>all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva</u>, non integrano, di massima, abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condòmini, <strong>non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro</strong> stesso</span></em>. "</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcanto, post: 367165, member: 56188"] [B]Cassazione Civile, Sez. II - Sent. [B]n. 6483 del[/B] 24.04.2012 : L'apertura di una porta nel muro comune che non pregiudica la stabilità[U] non richiede il consenso degli altri condomini .[/U] " [/B][FONT=times new roman][I]L'apertura di una porta nel muro comune che mette in comunicazione una unità immobiliare privata con il cortile comune, [U]non richiede il consenso degli altri condomini[/U], apparendo l'opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare, non implicando, inoltre, la modifica dello stato dei luoghi un'alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune [U]nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari,[/U] posto che il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell'edificio.[/I][/FONT] [I][FONT=times new roman]Nel caso di specie un condomino, proprietario di un vano cantina confinante con la corte comune, senza assenso dei condomini, aveva predisposto l'apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina[/FONT].[/I] [B]"[/B] continuiamo ? [B]Corte di Cassazione Sentenza del 2017 Ove si è trasformata una finestra in un portone[/B] di accesso al garage..... L’originaria finestra larghezza di m 1,8 >> mentre portone carraio della larghezza di m 2,80. " [B]I giudici, richiamando pregresse sentenze di Cassazione, precisano che:[/B] [I][FONT=times new roman]l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale, eseguite da uno dei condòmini per creare un nuovo ingresso [U]all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva[/U], non integrano, di massima, abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condòmini, [B]non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro[/B] stesso[/FONT][/I]. " [/QUOTE]
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