Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Nuove forme di acquisto rent to buy e leasing
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 253187" data-attributes="member: 15253"><p>Come avevo già scritto, il contratto, stipulato per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, deve essere <u>trascritto</u>.</p><p>La trascrizione nei registri immobiliari produce l’effetto di "prenotare" il futuro acquisto dell’immobile, e la norma istitutiva (art. 23, primo comma, del D.L. n. 133/2014) rinvia alla disciplina relativa alla trascrizione del contratto preliminare di compravendita (art. 2645-bis c.c.), ma estendendo il termine triennale ivi previsto per arrivare a coprire tutta la durata del contratto concordata tra le parti, fino a dieci anni dalla data della stipula. Dato che le parti sono libere di concordare la durata del contratto fino a dieci anni, viene superato uno dei principali ostacoli alla diffusione dei contratti di rent to buy, che potevano in precedenza usufruire della tutela fornita dalla trascrizione soltanto nel limite dei tre anni previsti per il contratto preliminare di compravendita.</p><p>Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 253187, member: 15253"] Come avevo già scritto, il contratto, stipulato per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, deve essere [U]trascritto[/U]. La trascrizione nei registri immobiliari produce l’effetto di "prenotare" il futuro acquisto dell’immobile, e la norma istitutiva (art. 23, primo comma, del D.L. n. 133/2014) rinvia alla disciplina relativa alla trascrizione del contratto preliminare di compravendita (art. 2645-bis c.c.), ma estendendo il termine triennale ivi previsto per arrivare a coprire tutta la durata del contratto concordata tra le parti, fino a dieci anni dalla data della stipula. Dato che le parti sono libere di concordare la durata del contratto fino a dieci anni, viene superato uno dei principali ostacoli alla diffusione dei contratti di rent to buy, che potevano in precedenza usufruire della tutela fornita dalla trascrizione soltanto nel limite dei tre anni previsti per il contratto preliminare di compravendita. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Nuove forme di acquisto rent to buy e leasing
Alto