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Nuovi box pertinenziali : ci sono agevolazioni al riguardo ?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 221395" data-attributes="member: 15253"><p>Per <u>l'acquisto,</u> si può fruire dell'agevolazione prima casa (anche se l'acquisto avviene con atto separato) per le pertinenze, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). </p><p>E ai fini dell'IMU, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.</p><p>Ma a parte quanto sopra, la legge non pone limite al numero degli immobili che possono essere utilizzati come pertinenze. Devono essere reali "pertinenze", cioè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.</p><p>Quindi, ai fini dell'IRPEF, tutte le pertinenze hanno lo stesso trattamento tributario.</p><p>Dal reddito complessivo si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (tutte), rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 221395, member: 15253"] Per [U]l'acquisto,[/U] si può fruire dell'agevolazione prima casa (anche se l'acquisto avviene con atto separato) per le pertinenze, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). E ai fini dell'IMU, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo. Ma a parte quanto sopra, la legge non pone limite al numero degli immobili che possono essere utilizzati come pertinenze. Devono essere reali "pertinenze", cioè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Quindi, ai fini dell'IRPEF, tutte le pertinenze hanno lo stesso trattamento tributario. Dal reddito complessivo si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (tutte), rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso. [/QUOTE]
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