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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 167475" data-attributes="member: 4594"><p>Ho appena finito di scrivere un articolo in merito per il Giornale di Brescia; permettetemi come contributo conoscitivo di accluderlo:</p><p> </p><p>La norma istitutiva dell ' Attestato di prestazione Energetica ( più</p><p>avanti APE) ha trovato la sua sintesi nella Legge del 3.8.2013, n. 90</p><p>che dispone letteralmente : "Nei contratti di vendita, negli atti di</p><p>trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di</p><p>locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita</p><p>clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver</p><p>ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in</p><p>ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici". Ed</p><p>ancora "l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al</p><p>contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo</p><p>gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi</p><p>contratti".</p><p>L’introduzione dell’ APE ha natura obbligatoria . Infatti il ns. Paese in</p><p>quanto aderente alla UE si è visto costretto a recepire le prescrizioni</p><p>dettate dalla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo</p><p>del 19.5.2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia quale documento</p><p>atto a descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di</p><p>un'abitazione o di un appartamento e quale documento propositivo a</p><p>disposizione dei terzi illustrante i criteri più opportuni da adottare per</p><p>raggiungere una classe energetica efficiente , in linea con standard</p><p>elevati di prestazione e di limitazione delle dispersioni termiche</p><p>Come anticipato in premessa l’ 'APE deve essere adottato e allegato</p><p>obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito, ai contratti</p><p>di vendita , ai nuovi contratti di locazione di immobili , pena gravose</p><p>sanzioni fino alla nullità. Da rilevare che non è obbligatoria l’adozione</p><p>e/o la presentazione dell' APE in sede di una proroga di contratti di</p><p>locazione in corso prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del</p><p>primo provvedimento istitutivo ) .</p><p>Ma l ‘ APE, che fra l’altro deve essere già disponibile in fase di</p><p>trattativa e che va allegato in originale o copia conforme al contratto di</p><p>locazione è soggetto a qualche balzello ?</p><p>Sulla questione , l'Agenzia delle Entrate (piu avanti A.d.E) si è espressa</p><p>con la R.M. 22.11.2013, n. 83/E, prevendendo in sintesi che la richiesta di</p><p>registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati. Non si</p><p>applica alcuna imposta aggiuntiva (oltre a quella dell'atto principale che è</p><p>ovviamente dovuta ) se si accludono documenti che costituiscono parte</p><p>integrante di un atto, cosi’ pure per frazionamenti, planimetrie,</p><p>disegni, fotografie e simili, per atti che non sarebbero autonomamente</p><p>soggetti a registrazione ed infine per atti già registrati precedentemente</p><p>In conclusione si puo’ affermare che chi presenta alla registrazione un</p><p>contratto di locazione possa allegarvi l'attestato di prestazione</p><p>energetica, senza che questo subisca imposizione alcuna visto che l' APE</p><p>non rientra, per la legge di registro e del bollo , tra gli atti soggetti</p><p>obbligatoriamente alla registrazione .</p><p>Come è noto il contratto di locazione è registrabile presentando il cartaceo</p><p>cui basterà pinzare l’Ape ; se invece vengono utilizzati i canali</p><p>informatici (leggi “ Siria o Iris”) non essendo prevista la trasmissione</p><p>di allegati, occorrerà in un momento successivo presentare o spedire l ‘APE</p><p>( insieme alla ricevuta telematica ) all’ A.d.E competente.</p><p>.Ennio Alessandro rossi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 167475, member: 4594"] Ho appena finito di scrivere un articolo in merito per il Giornale di Brescia; permettetemi come contributo conoscitivo di accluderlo: La norma istitutiva dell ' Attestato di prestazione Energetica ( più avanti APE) ha trovato la sua sintesi nella Legge del 3.8.2013, n. 90 che dispone letteralmente : "Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici". Ed ancora "l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti". L’introduzione dell’ APE ha natura obbligatoria . Infatti il ns. Paese in quanto aderente alla UE si è visto costretto a recepire le prescrizioni dettate dalla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19.5.2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia quale documento atto a descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento e quale documento propositivo a disposizione dei terzi illustrante i criteri più opportuni da adottare per raggiungere una classe energetica efficiente , in linea con standard elevati di prestazione e di limitazione delle dispersioni termiche Come anticipato in premessa l’ 'APE deve essere adottato e allegato obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito, ai contratti di vendita , ai nuovi contratti di locazione di immobili , pena gravose sanzioni fino alla nullità. Da rilevare che non è obbligatoria l’adozione e/o la presentazione dell' APE in sede di una proroga di contratti di locazione in corso prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del primo provvedimento istitutivo ) . Ma l ‘ APE, che fra l’altro deve essere già disponibile in fase di trattativa e che va allegato in originale o copia conforme al contratto di locazione è soggetto a qualche balzello ? Sulla questione , l'Agenzia delle Entrate (piu avanti A.d.E) si è espressa con la R.M. 22.11.2013, n. 83/E, prevendendo in sintesi che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati. Non si applica alcuna imposta aggiuntiva (oltre a quella dell'atto principale che è ovviamente dovuta ) se si accludono documenti che costituiscono parte integrante di un atto, cosi’ pure per frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili, per atti che non sarebbero autonomamente soggetti a registrazione ed infine per atti già registrati precedentemente In conclusione si puo’ affermare che chi presenta alla registrazione un contratto di locazione possa allegarvi l'attestato di prestazione energetica, senza che questo subisca imposizione alcuna visto che l' APE non rientra, per la legge di registro e del bollo , tra gli atti soggetti obbligatoriamente alla registrazione . Come è noto il contratto di locazione è registrabile presentando il cartaceo cui basterà pinzare l’Ape ; se invece vengono utilizzati i canali informatici (leggi “ Siria o Iris”) non essendo prevista la trasmissione di allegati, occorrerà in un momento successivo presentare o spedire l ‘APE ( insieme alla ricevuta telematica ) all’ A.d.E competente. .Ennio Alessandro rossi [/QUOTE]
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