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Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Obbligo comunicazione alla ASL inizio lavori edili pena decadenza del titolo abilitativo, detrazioni
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 221764"><p>La <strong>conditio sine qua non</strong> prevista dall'art.250 quanto alla notifica e successivi adempimenti è la <strong>lavorazione su amianto </strong>come previsto ex art.246.</p><p><span style="color: #0000ff"><em>"Articolo 250 - Notifica 1. <strong><u>Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246,</u></strong> il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi </em>paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" </span></p><p><span style="color: #000000">Se [USER=35505]@casanostra[/USER] non prevede tali lavorazioni non è soggetto ad obbligo di notifica.</span></p><p><span style="color: #000000"></span></p><p><span style="color: #000000">Quanto infine al PSC su paventato, ci si rilegga le definizioni normative date dal Testo Unico:</span></p><p><em><span style="color: #0000ff">"LAVORATORE AUTONOMO: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione" </span></em></p><p><em><span style="color: #0000ff">"IMPRESA ESECUTRICE : impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie <strong>risorse umane e materiali</strong>" </span></em></p><p><span style="color: #000000">Ergo, un'impresa individuale senza dipendenti non si può considerare impresa esecutrice ai sensi del TU; si deve concludere che tali obblighi sussistano solo "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea" e non siano imponibili all'impresa priva di risorse umane (dipendenti) (che non rientra nel concetto di "impresa esecutrice")</span></p><p><span style="color: #000000">Al contrario, se più lavoratori autonomi collaborano in modo massiccio tra loro per le singole lavorazioni, condividendone le attrezzature e l'organizzazione, di fatto si configurano come imprese, con tutti gli obblighi quanto a PSC.</span></p><p><span style="color: #000000">Saluti.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 221764"] La [B]conditio sine qua non[/B] prevista dall'art.250 quanto alla notifica e successivi adempimenti è la [B]lavorazione su amianto [/B]come previsto ex art.246. [COLOR=#0000ff][I]"Articolo 250 - Notifica 1. [B][U]Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246,[/U][/B] il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi [/I]paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" [/COLOR] [COLOR=#000000]Se [USER=35505]@casanostra[/USER] non prevede tali lavorazioni non è soggetto ad obbligo di notifica. Quanto infine al PSC su paventato, ci si rilegga le definizioni normative date dal Testo Unico:[/COLOR] [I][COLOR=#0000ff]"LAVORATORE AUTONOMO: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione" "IMPRESA ESECUTRICE : impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie [B]risorse umane e materiali[/B]" [/COLOR][/I] [COLOR=#000000]Ergo, un'impresa individuale senza dipendenti non si può considerare impresa esecutrice ai sensi del TU; si deve concludere che tali obblighi sussistano solo "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea" e non siano imponibili all'impresa priva di risorse umane (dipendenti) (che non rientra nel concetto di "impresa esecutrice") Al contrario, se più lavoratori autonomi collaborano in modo massiccio tra loro per le singole lavorazioni, condividendone le attrezzature e l'organizzazione, di fatto si configurano come imprese, con tutti gli obblighi quanto a PSC. Saluti.[/COLOR] [/QUOTE]
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