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Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Obbligo comunicazione alla ASL inizio lavori edili pena decadenza del titolo abilitativo, detrazioni
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<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 221773" data-attributes="member: 40390"><p>Siccome era un po lungo ciò che stavo scrivendo [USER=46156]@Ollj[/USER] ho staccato il tutto in 2 messaggi</p><p></p><p><strong>Ed ecco dove volevo arrivare</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><em>Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</em></strong></p><p><em>1<u>. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure</u></em></p><p><u><em>generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:</em></u></p><p><u><em>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di</em></u></p><p><u><em>lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</em></u></p><p><u><em>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.</em></u></p><p><em>1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al</em></p><p><em>responsabile del procedimento e al progettista.</em></p><p><em>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i</em></p><p><em>documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</em></p><p><em>3. <strong>Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,</strong></em></p><p><strong><em>anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento</em></strong></p><p><em>d<strong>ell’incarico di progettazione, designa il <u>coordinatore per la progettazione.</u></strong></em></p><p><em>4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il</em></p><p><em>responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in</em></p><p><em>possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.</em></p><p><em>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica</em></p><p><em>impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.</em></p><p><em>6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di</em></p><p><em>svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.</em></p><p><strong><em>7. Il committente o il responsabile dei lavori <u>comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori</u></em></strong></p><p><strong><u><em>autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.</em></u></strong></p><p><em>Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</em></p><p><em>8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se</em></p><p><em>in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</em></p><p><em>9. <strong>Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un</strong></em></p><p><strong><em>lavoratore autonomo:</em></strong></p><p><strong><em>a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori</em></strong></p><p><em><strong>autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII</strong>. <strong>Nei</strong></em></p><p><strong><em>cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di<span style="color: #ff4d4d"> (i 200 uomini giorno li avevano tolri e poi rimessi ma siamo nel DICEMBRE 2014)</span></em></strong></p><p><em>TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81</em></p><p><em>CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Pagina 65 di 174</em></p><p><em>cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione</em></p><p><em>da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,</em></p><p><em>industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva72, corredato da autocertificazione in</em></p><p><em>ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;</em></p><p><em>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata</em></p><p><em>dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),</em></p><p><em>all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione</em></p><p><em>relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,</em></p><p><em>applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui</em></p><p><em>lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si</em></p><p><em>considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità</em></p><p><em>contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,</em></p><p><em>n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al</em></p><p><em>contratto collettivo applicato;</em></p><p><em>c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o</em></p><p><em>della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di</em></p><p><em>regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,</em></p><p><em>comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28</em></p><p><em>gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui</em></p><p><em>alle lettere a) e b).</em></p><p><em>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91,</em></p><p><em>comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in</em></p><p><em>assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa</em></p><p><em>l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.</em></p><p><em>11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base</em></p><p><em>alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per</em></p><p><em>la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.73</em></p><p><em>Sanzioni</em></p><p><em>Penali</em></p><p><em>Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori</em></p><p><em>• Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)]</em></p><p><em>• Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]</em></p><p><em>Sanzioni</em></p><p><em>Amministrative</em></p><p><em>Sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori</em></p><p><em></em></p><p><strong><span style="color: #ff4d4d">Fai attenzione che nel momento in cui rientri nell'allegato XI</span></strong></p><p><em><span style="color: #ffffff">PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI</span></em></p><p><em><span style="color: #ffffff">D</span><span style="color: #000000">.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati Pagina 67 di 169</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">ALLEGATO XI</span></em></p><p><em><span style="color: #000000"><strong>ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA</strong></span></em></p><p><em><span style="color: #000000"><strong>SALUTE DEI LAVORATORI</strong></span></em></p><p><em><span style="color: #000000">1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.113</span></em></p><p><em><span style="color: #000000"><strong>2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la</strong></span></em></p><p><em><span style="color: #000000"><strong>sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.</strong></span></em></p><p><em><span style="color: #000000">3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">7. Lavori subacquei con respiratori.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">8. Lavori in cassoni ad aria compressa.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">Richiami all’Allegato XI:</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">- Art. 26, co. 3-bis - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1</span></em></p><p><em><span style="color: #000000">113</span></em></p><p></p><p>Attenzione perchè in presenza di rischi come questo sei <strong>TENUTO SEMPRE E COMUNQUE AL PSC.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Sai perchè? </strong></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Perchè in una ristrutturazione usi il cemento (che è chimico, richiede una scheda di sicurezza e richiede una valutazione dei rischi nel suo uso</strong></li> </ul> <ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>perchè la colla che usi per le piastrelle è chimica e richiede le stesse richieste già per il cemento</strong></li> </ul> <ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Perchè effettui demolizioni (operazioni che richiedono valutazioni dei rischi e sorveglianza sanitaria)</strong></li> </ul><p><strong>Credo di averti spiegato a sufficienza il perchè di un PSC, nota anche che conosco abbastanza la materia per tanti tanti motivi.</strong></p><p><strong></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 221773, member: 40390"] Siccome era un po lungo ciò che stavo scrivendo [USER=46156]@Ollj[/USER] ho staccato il tutto in 2 messaggi [B]Ed ecco dove volevo arrivare [I]Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori[/I][/B] [I]1[U]. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure[/U][/I] [U][I]generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.[/I][/U] [I]1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. [B]Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,[/B][/I] [B][I]anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento[/I][/B] [I]d[B]ell’incarico di progettazione, designa il [U]coordinatore per la progettazione.[/U][/B] 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.[/I] [B][I]7. Il committente o il responsabile dei lavori [U]comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori[/U][/I] [U][I]autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.[/I][/U][/B] [I]Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. [B]Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un[/B][/I] [B][I]lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori[/I][/B] [I][B]autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII[/B]. [B]Nei[/B][/I] [B][I]cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di[COLOR=#ff4d4d] (i 200 uomini giorno li avevano tolri e poi rimessi ma siamo nel DICEMBRE 2014)[/COLOR][/I][/B] [I]TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Pagina 65 di 174 cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva72, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.73 Sanzioni Penali Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori • Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)] • Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)] Sanzioni Amministrative Sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori [/I] [B][COLOR=#ff4d4d]Fai attenzione che nel momento in cui rientri nell'allegato XI[/COLOR][/B] [I][COLOR=#ffffff]PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI D[/COLOR][COLOR=#000000].lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati Pagina 67 di 169 ALLEGATO XI [B]ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA[/B] [B]SALUTE DEI LAVORATORI[/B] 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.113 [B]2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la[/B] [B]sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.[/B] 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Richiami all’Allegato XI: - Art. 26, co. 3-bis - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1 113[/COLOR][/I] Attenzione perchè in presenza di rischi come questo sei [B]TENUTO SEMPRE E COMUNQUE AL PSC. Sai perchè? [/B] [LIST] [*][B]Perchè in una ristrutturazione usi il cemento (che è chimico, richiede una scheda di sicurezza e richiede una valutazione dei rischi nel suo uso[/B] [/LIST] [LIST] [*][B]perchè la colla che usi per le piastrelle è chimica e richiede le stesse richieste già per il cemento[/B] [/LIST] [LIST] [*][B]Perchè effettui demolizioni (operazioni che richiedono valutazioni dei rischi e sorveglianza sanitaria)[/B] [/LIST] [B]Credo di averti spiegato a sufficienza il perchè di un PSC, nota anche che conosco abbastanza la materia per tanti tanti motivi. [/B] [/QUOTE]
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