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Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Obbligo comunicazione alla ASL inizio lavori edili pena decadenza del titolo abilitativo, detrazioni
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 221801"><p>Mi scusi ma sta confondendo la materia.</p><p>Il TU nel suo preambolo dà una definizione di impresa esecutrice. a ciò ci si deve attenere non ad altre considerazioni. Ergo impresa esecutrice non coincuide con lavoratore autonomo (se non nell'accezzione su ricordata di collaborazione con medesima organizzazione).</p><p>Ovvio poi che il lavoratore autonomo possa essere investito dal PSC, ma per altre ragioni e non per il fatto che <strong>debba considerarsi impresa esecutrice </strong>(anzi).</p><p>Così quando lei riporta:</p><p></p><p>confonde gli ambiti ed attribuisce a tal passo normativo una valenza diversa da quella che realmente ha; la legge afferma solo che, ove sia previsto un PSC ed interessi anche un autonomo questi vi si dovrà adeguare e non (come lei vuol far apparire) che il PSC si applichi al lavoratore autonomo<strong> per il fatto che autonomo sia</strong>.</p><p></p><p>Ed ancora, quando lei cita la legge con:</p><p></p><p>riporta solo un passo normativo che ha una finalità ben diversa (obblighi del committente circa l'idoneità tecnico/professionale di chi svolge le mansioni) e per nulla pertinente con l'equivalenza<strong> autonomo = impresa esecutrice</strong>; anzi proprio tal passo normativo, nella sua dizione letterale e costruzione logica <strong>dimostra proprio il contrario</strong> ossia come l'autonomo <strong>non sia impresa esecutrice</strong>, infatti la legge parla non a caso di:</p><p><em><span style="color: #0000b3">"</span></em><span style="color: #0000ff"><em>idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle <strong>imprese esecutrici</strong> e<strong> dei lavoratori</strong></em></span><strong><span style="color: #0000ff"><em> autonomi</em></span></strong><span style="color: #0000ff"><em>" </em></span></p><p><span style="color: #000000"><em>con ciò distinguendo chiaramente le due fattispecie</em></span><strong><span style="color: #0000ff"><em>!</em></span></strong></p><p></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Quanto infine alla pericolosità di colle e cementi, quali prodotti chimici tali da necessitare di per sè un PSC</span></span><strong><span style="color: #0000ff"><em>.... </em></span></strong><span style="color: #000000">siamo al paradosso!! Seguendo questa sua eccentrica lettura il PSC sarebbe sempre obbligatorio, ma questo non è stato stabilito dalla norma.</span><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000"> La legge dispone ben altro: che debbano sussistere quanto ai prodotti chimici utilizzati</span> <em><strong>"<u>rischi particolari </u>per la sicurezza e la salute dei lavoratori"</strong></em></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Infine, e non secondo per importanza, da una lettura attenta si coglie come il riferimento alla pericolosità dei materiali chimici sia fatta <strong>non in funzione</strong> della <strong>obbligatorietà</strong> del PSC, ma per definire i limiti operativi, per ben individuare quale sia <strong>l'ambito applicativo</strong> del titolo IV dlgs 81/08 (all.XI).</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Quanto invece al rischio chimico basale da lei sollevato ci sono altri strumenti: Il Pos, l'obbligo di DPI, l'obbligo di formazione/informazione delle maestranze, l'obbligo di ettichettatura a norma dei prodotti ecc..... </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 221801"] Mi scusi ma sta confondendo la materia. Il TU nel suo preambolo dà una definizione di impresa esecutrice. a ciò ci si deve attenere non ad altre considerazioni. Ergo impresa esecutrice non coincuide con lavoratore autonomo (se non nell'accezzione su ricordata di collaborazione con medesima organizzazione). Ovvio poi che il lavoratore autonomo possa essere investito dal PSC, ma per altre ragioni e non per il fatto che [B]debba considerarsi impresa esecutrice [/B](anzi). Così quando lei riporta: [COLOR=#0000ff][I][/I][/COLOR] confonde gli ambiti ed attribuisce a tal passo normativo una valenza diversa da quella che realmente ha; la legge afferma solo che, ove sia previsto un PSC ed interessi anche un autonomo questi vi si dovrà adeguare e non (come lei vuol far apparire) che il PSC si applichi al lavoratore autonomo[B] per il fatto che autonomo sia[/B]. Ed ancora, quando lei cita la legge con: [COLOR=#0000ff][I][/I][/COLOR] riporta solo un passo normativo che ha una finalità ben diversa (obblighi del committente circa l'idoneità tecnico/professionale di chi svolge le mansioni) e per nulla pertinente con l'equivalenza[B] autonomo = impresa esecutrice[/B]; anzi proprio tal passo normativo, nella sua dizione letterale e costruzione logica [B]dimostra proprio il contrario[/B] ossia come l'autonomo [B]non sia impresa esecutrice[/B], infatti la legge parla non a caso di: [I][COLOR=#0000b3]"[/COLOR][/I][COLOR=#0000ff][I]idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle [B]imprese esecutrici[/B] e[B] dei lavoratori[/B][/I][/COLOR][B][COLOR=#0000ff][I] autonomi[/I][/COLOR][/B][COLOR=#0000ff][I]" [/I][/COLOR] [COLOR=#000000][I]con ciò distinguendo chiaramente le due fattispecie[/I][/COLOR][B][COLOR=#0000ff][I]![/I][/COLOR][/B] [COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]Quanto infine alla pericolosità di colle e cementi, quali prodotti chimici tali da necessitare di per sè un PSC[/COLOR][/COLOR][B][COLOR=#0000ff][I].... [/I][/COLOR][/B][COLOR=#000000]siamo al paradosso!! Seguendo questa sua eccentrica lettura il PSC sarebbe sempre obbligatorio, ma questo non è stato stabilito dalla norma.[/COLOR][COLOR=#0000ff][COLOR=#000000] La legge dispone ben altro: che debbano sussistere quanto ai prodotti chimici utilizzati[/COLOR] [I][B]"[U]rischi particolari [/U]per la sicurezza e la salute dei lavoratori"[/B][/I][/COLOR] [COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]Infine, e non secondo per importanza, da una lettura attenta si coglie come il riferimento alla pericolosità dei materiali chimici sia fatta [B]non in funzione[/B] della [B]obbligatorietà[/B] del PSC, ma per definire i limiti operativi, per ben individuare quale sia [B]l'ambito applicativo[/B] del titolo IV dlgs 81/08 (all.XI).[/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]Quanto invece al rischio chimico basale da lei sollevato ci sono altri strumenti: Il Pos, l'obbligo di DPI, l'obbligo di formazione/informazione delle maestranze, l'obbligo di ettichettatura a norma dei prodotti ecc..... [/COLOR][/COLOR] [/QUOTE]
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