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Obbligo di vendita o di frazionamento di una eredità
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 358740" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 320, comma 4 c.c.:</p><p><em>I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, <u>se non per necessità o utilità evidente del figlio</u> dopo autorizzazione del giudice tutelare.</em></p><p></p><p>La necessità o utilitità evidente deve quindi essere <u>del figlio</u>. Non del genitore!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 358740, member: 15253"] Art. 320, comma 4 c.c.: [I]I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, [U]se non per necessità o utilità evidente del figlio[/U] dopo autorizzazione del giudice tutelare.[/I] La necessità o utilitità evidente deve quindi essere [U]del figlio[/U]. Non del genitore! [/QUOTE]
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