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Testo
<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 45741" data-attributes="member: 3721"><p>Se non sei un giurista lascia perdere i termini giuridici tra l'altro errati (mora credenti? o, rectius, credendi?).</p><p>Il debitore è ricorso più propriamente all'istituto dell'offerta non formale ex art.1220 cod.civ. Tale offerta è idonea ad evitare la mora e l'inadempimento.Essa non consente la costituzione in mora del creditore che si rifiuti illegittimamente di riceverla.</p><p>Ciò premesso,si tratta peraltro di valutare se l'importo sia o meno adeguato.Chè,in caso contrario,il tuo legale potrà agire trattenendo la somma come acconto ed agendo per la differenza.</p><p>Ci si chiede altresì per quali ragioni non si ha fiducia nel patrocinatore che tutela il nostro utente.</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 45741, member: 3721"] Se non sei un giurista lascia perdere i termini giuridici tra l'altro errati (mora credenti? o, rectius, credendi?). Il debitore è ricorso più propriamente all'istituto dell'offerta non formale ex art.1220 cod.civ. Tale offerta è idonea ad evitare la mora e l'inadempimento.Essa non consente la costituzione in mora del creditore che si rifiuti illegittimamente di riceverla. Ciò premesso,si tratta peraltro di valutare se l'importo sia o meno adeguato.Chè,in caso contrario,il tuo legale potrà agire trattenendo la somma come acconto ed agendo per la differenza. Ci si chiede altresì per quali ragioni non si ha fiducia nel patrocinatore che tutela il nostro utente. Gatta [/QUOTE]
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