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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 232061" data-attributes="member: 46607"><p>L'articolo 10 della Tariffa allegata al Testo unico del registro 131/1986 prevede l'obbligo alla registrazione dei contratti preliminari, anche se conclusi mediante scrittura privata. L'Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione del preliminare, richiede, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, il pagamento di una imposta di registro fissa nella misura di 200 euro, oltre il versamento di una somma, tassata in maniera diversa, in base agli importi corrisposti a titolo di caparra (0,50%) o di acconto (3%), detraibile dall'imposta di registro proporzionale dovuta per la registrazione del rogito definitivo.</p><p></p><p>La legge 296/2006, all'articolo 1, comma 46, ha modificato l'articolo 10, comma 1 e l'articolo 57 del Testo unico, introducendo l'obbligo a carico dei mediatori immobiliari di registrare le scritture private non autenticate, stipulate a seguito di un'attività di mediazione. Tale soggetto è oggi solidalmente obbligato e responsabile insieme alle parti di tale registrazione o della sua eventuale omissione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Per approfondimenti in materia ti rimando alla risoluzione 63/E/2008.</p><p></p><p>Di fronte al Fisco, i contraenti e il mediatore sono soggetti responsabili 'imposta, quindi, in caso di mancata o ritardata registrazione, l'Amministrazione finanziaria può pretendere quanto dovuto (e relativa sanzione piena) indifferentemente da chi promette di vendere o da chi si impegna ad acquistare o dal mediatore stesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 232061, member: 46607"] L'articolo 10 della Tariffa allegata al Testo unico del registro 131/1986 prevede l'obbligo alla registrazione dei contratti preliminari, anche se conclusi mediante scrittura privata. L'Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione del preliminare, richiede, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, il pagamento di una imposta di registro fissa nella misura di 200 euro, oltre il versamento di una somma, tassata in maniera diversa, in base agli importi corrisposti a titolo di caparra (0,50%) o di acconto (3%), detraibile dall'imposta di registro proporzionale dovuta per la registrazione del rogito definitivo. La legge 296/2006, all'articolo 1, comma 46, ha modificato l'articolo 10, comma 1 e l'articolo 57 del Testo unico, introducendo l'obbligo a carico dei mediatori immobiliari di registrare le scritture private non autenticate, stipulate a seguito di un'attività di mediazione. Tale soggetto è oggi solidalmente obbligato e responsabile insieme alle parti di tale registrazione o della sua eventuale omissione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Per approfondimenti in materia ti rimando alla risoluzione 63/E/2008. Di fronte al Fisco, i contraenti e il mediatore sono soggetti responsabili 'imposta, quindi, in caso di mancata o ritardata registrazione, l'Amministrazione finanziaria può pretendere quanto dovuto (e relativa sanzione piena) indifferentemente da chi promette di vendere o da chi si impegna ad acquistare o dal mediatore stesso. [/QUOTE]
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