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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 27341" data-attributes="member: 7232"><p>Ho trovato più indicazioni al riguardo :</p><p><a href="http://www.google.it/search?sourceid=navclient&hl=it&ie=UTF-8&rlz=1T4GGIK_itIT271IT280&q=variazione+di+destinazione+d%27+uso+e+Oneri+di+costruzione" target="_blank">variazione di destinazione d' uso e Oneri di costruzione - Cerca con Google</a></p><p>Un esempio :</p><p>3. Dovranno essere versati gli oneri di costruzione dovuti come eventuale conguaglio tra gli oneri</p><p>previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente, e quelli per la destinazione</p><p>d'uso in progetto se questi sono maggiori, in relazione alle Tabelle parametriche regionali relative agli</p><p>oneri di urbanizzazione e conseguenti deliberazioni comunali. Il suddetto procedimento deve</p><p>intendersi applicabile anche fra le sottocategorie indicate al punto 2 qualora fra le stesse si configuri</p><p>un aumento del carico urbanistico valutabile in termini di onerosità.</p><p>4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla</p><p>licenza, concessione, autorizzazione edilizia, permesso di costruire rilasciata ai sensi di legge,</p><p>D.I.A. asseverata e, in assenza o in determinazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita</p><p>in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.</p><p>5 Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio d’uso in atto nell’unità</p><p>immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell’unità stessa e comunque</p><p>compreso entro i 30 mq.. Non costituisce inoltre mutamento d’uso la destinazione di parte degli edifici</p><p>dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell’impresa stessa, purchè</p><p>contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il</p><p>limite di 250 mq.. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei</p><p>casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.</p><p>6. Il mutamento di destinazione d’uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già</p><p>rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si</p><p>provveda alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal</p><p>pagamento del contributo di costruzione.</p><p><a href="http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/casa/costruzione-ristrutturazione-manutenzione/sueap-cambio-di-destinazione-duso" target="_blank">SUEAP - cambio di destinazione d'uso &mdash; Comune di Piacenza</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 27341, member: 7232"] Ho trovato più indicazioni al riguardo : [url=http://www.google.it/search?sourceid=navclient&hl=it&ie=UTF-8&rlz=1T4GGIK_itIT271IT280&q=variazione+di+destinazione+d%27+uso+e+Oneri+di+costruzione]variazione di destinazione d' uso e Oneri di costruzione - Cerca con Google[/url] Un esempio : 3. Dovranno essere versati gli oneri di costruzione dovuti come eventuale conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente, e quelli per la destinazione d'uso in progetto se questi sono maggiori, in relazione alle Tabelle parametriche regionali relative agli oneri di urbanizzazione e conseguenti deliberazioni comunali. Il suddetto procedimento deve intendersi applicabile anche fra le sottocategorie indicate al punto 2 qualora fra le stesse si configuri un aumento del carico urbanistico valutabile in termini di onerosità. 4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza, concessione, autorizzazione edilizia, permesso di costruire rilasciata ai sensi di legge, D.I.A. asseverata e, in assenza o in determinazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. 5 Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio d’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell’unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq.. Non costituisce inoltre mutamento d’uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell’impresa stessa, purchè contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq.. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici. 6. Il mutamento di destinazione d’uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione. [url=http://web2.comune.piacenza.it/urp/io-cittadino/casa/costruzione-ristrutturazione-manutenzione/sueap-cambio-di-destinazione-duso]SUEAP - cambio di destinazione d'uso — Comune di Piacenza[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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