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Locazione, Affitto e Sfratto
Opponibilità del contratto di locazione e rinnovo
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 296497" data-attributes="member: 15764"><p><em>In caso di mancata disdetta da parte del locatore, alla scadenza del secondo quadriennio di locazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni, ma solo per quattro anni e non 4+4 (dunque otto). <strong>Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1881/16, depositata il 1° febbraio</strong>.</em></p><p> <em>La Corte di Cassazione nella sentenza sottolinea che il sistema delineato in tema di locazioni d’immobili dalla legge (L. 431/1998) porta certamente al superamento del regime vincolistico del canone, ma questo viene bilanciato dalla limitazione della facoltà del locatore di dare disdetta alla scadenza del primo quadriennio. Infatti, è pacifico ritenere che il contratto abbia una durata minima di 8 anni alla cui scadenza, salvi i casi delineati dalla legge in cui la reiterazione dopo il primo quadriennio non è possibile, le parti hanno diritto ad accordarsi per il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure di proseguire tacitamente con le condizioni di quello precedente.</em></p><p><em>I Supremi Giudici, inoltre, evidenziano che anche <strong>in caso di mancata disdetta da parte del locatore alla scadenza del secondo quadriennio, il contratto è rinnovato tacitamente </strong>alle medesime condizioni, ma pur sempre<strong> per quattro anni</strong> <strong>e non 4 + 4</strong> come inteso dall’inquilino. </em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><strong>Corte di Cassazione</strong>, Sezione 3 civile</em></p><p><em><strong>Sentenza 28 luglio 2014, n. 17105</strong></em></p><p><em>La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em>TAR L’AQUILA, SENTENZA N. 89 DEL 12 FEBBRAIO 2015</em></p><p><em><strong>Nei confronti della p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto di locazione</strong>, attesa l’indispensabilità dell’atto scritto “ad substantiam”, sicché il contratto non può ritenersi formato per effetto di un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni. </em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 296497, member: 15764"] [I]In caso di mancata disdetta da parte del locatore, alla scadenza del secondo quadriennio di locazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni, ma solo per quattro anni e non 4+4 (dunque otto). [B]Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1881/16, depositata il 1° febbraio[/B]. La Corte di Cassazione nella sentenza sottolinea che il sistema delineato in tema di locazioni d’immobili dalla legge (L. 431/1998) porta certamente al superamento del regime vincolistico del canone, ma questo viene bilanciato dalla limitazione della facoltà del locatore di dare disdetta alla scadenza del primo quadriennio. Infatti, è pacifico ritenere che il contratto abbia una durata minima di 8 anni alla cui scadenza, salvi i casi delineati dalla legge in cui la reiterazione dopo il primo quadriennio non è possibile, le parti hanno diritto ad accordarsi per il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure di proseguire tacitamente con le condizioni di quello precedente. I Supremi Giudici, inoltre, evidenziano che anche [B]in caso di mancata disdetta da parte del locatore alla scadenza del secondo quadriennio, il contratto è rinnovato tacitamente [/B]alle medesime condizioni, ma pur sempre[B] per quattro anni[/B] [B]e non 4 + 4[/B] come inteso dall’inquilino. [B]Corte di Cassazione[/B], Sezione 3 civile [B]Sentenza 28 luglio 2014, n. 17105[/B] La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. TAR L’AQUILA, SENTENZA N. 89 DEL 12 FEBBRAIO 2015 [B]Nei confronti della p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto di locazione[/B], attesa l’indispensabilità dell’atto scritto “ad substantiam”, sicché il contratto non può ritenersi formato per effetto di un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni. [/I] [/QUOTE]
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