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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Opposizione stragiudiziale alla donazione
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 20595" data-attributes="member: 4594"><p>. </p><p></p><p>La legge 80 del 2005 ha risparmiato i terzi acquirenti dai rischi riduzione . Fra gli eredi ( pertanto senza coinvolgere per esempio colui che ha acquistato un immobile dal donatario) permane il diritto di chiedere l'indennizzo al donatario tanto che testualmente la norma impone l' « l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni » <strong>ma sempre e se la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. </strong></p><p><strong>L'atto di « opposizione stragiudiziale » alla dona</strong>zione. </p><p>La novità consiste nella possibilità degli stretti congiunti del donante di opporsi alla donazione, cosa prima delle legge 80 , categoricamente implausibile.</p><p>Dispone la legge 80 del 2005 che i termini di venti anni sono " sospesi" ( e quindi non decorrono) nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante qualora essi abbiano « notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione » .</p><p>La nuova norma precisa che questo diritto di opposizione « perde effetto » « se non è rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione » .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 20595, member: 4594"] . La legge 80 del 2005 ha risparmiato i terzi acquirenti dai rischi riduzione . Fra gli eredi ( pertanto senza coinvolgere per esempio colui che ha acquistato un immobile dal donatario) permane il diritto di chiedere l'indennizzo al donatario tanto che testualmente la norma impone l' « l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni » [B]ma sempre e se la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. [/B] [B]L'atto di « opposizione stragiudiziale » alla dona[/B]zione. La novità consiste nella possibilità degli stretti congiunti del donante di opporsi alla donazione, cosa prima delle legge 80 , categoricamente implausibile. Dispone la legge 80 del 2005 che i termini di venti anni sono " sospesi" ( e quindi non decorrono) nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante qualora essi abbiano « notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione » . La nuova norma precisa che questo diritto di opposizione « perde effetto » « se non è rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione » . [/QUOTE]
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