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IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Pagamento IMU in basa alla prima o seconda casa. chiarimenti
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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 293728" data-attributes="member: 28028"><p>Ci devi andare a vivere realmente e non solo "con giochi di prestigio" con le carte. La casa che hai comprato . Esisteranno dei vigili urbani nel tuo comune, o comunque qualcuno che venga a controllare che vi dimori realmente ?</p><p>Se vuoi avere l'esenzione di IMU e Tasi e vuoi fare dei lavori di ristrutturazione, questi lavori devono durare meno di 15 giorni dalla data del rogito e trasferire nello stesso lasso di tempo la residenza.</p><p>Altra soluzione: dopo il rogito ti trasferisci immediatamente residenza anagrafica e dimora effettiva, con dei mobili ed almeno il letto per dimostrare che ci abiti. </p><p> </p><p>Mi pare di capire che tua Madre è rimasta vedova, che aveva comprato l'appartamento in comunione di beni con il marito e che pertanto le spetti anche "il diritto di abitazione" e l'utilizzo di tutti i beni mobili. In tale caso il pagamento dell' IMU è la Tasi dovrebbero spettare esclusivamente a tua madre essendo l'appartamento ereditato la sua abitazione principale. IL pagamento delle due imposte avverrebbe però solo se l'appartamento appartiene alle categorie A1, A8, A9.</p><p>-------------------</p><p><strong><u> Se acquisto un nuovo appartamento <em>nel comune di residenz</em>a attuale diventa PRIMA CASA ?...</u></strong></p><p>Nel tuo caso puoi tranquillamente procedere all'acquisto di un altro appartamento con Agevolazione Prima casa, in quanto non hai "la titolarità esclusiva" dell'appartamento ereditato da tuo padre.</p><p>Tra i requisiti c'è il seguente, con le dovute eccezioni.</p><p>Assenza di altri diritti immobiliari nello stesso Comune di acquisto: l’agevolazione non spetta a chi sia titolare di un diritto reale che dia il giuridico godimento della cosa (piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione). <strong>La preclusione scatta solo in caso di titolarità “esclusiva”,</strong> non anche in caso di comproprietà derivante da comunione ordinaria. In caso di comproprietà derivante da comunione legale si ha però titolarità esclusiva (sempre che la contitolarità riguardi il 100% di proprietà e non una quota inferiore, altrimenti si ha comproprietà). Non è preclusiva la titolarità di un immobile oggettivamente inidoneo all’ abitazione (per esempio perché accatastato come A/10), mentre esclude la fruizione dell’agevolazione la prepossidenza di un immobile abitativo (categoria A) anche se inadeguato alle esigenze della famiglia o di fatto utilizzato come ufficio (rileva infatti, sempre e comunque, la classificazione catastale).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 293728, member: 28028"] Ci devi andare a vivere realmente e non solo "con giochi di prestigio" con le carte. La casa che hai comprato . Esisteranno dei vigili urbani nel tuo comune, o comunque qualcuno che venga a controllare che vi dimori realmente ? Se vuoi avere l'esenzione di IMU e Tasi e vuoi fare dei lavori di ristrutturazione, questi lavori devono durare meno di 15 giorni dalla data del rogito e trasferire nello stesso lasso di tempo la residenza. Altra soluzione: dopo il rogito ti trasferisci immediatamente residenza anagrafica e dimora effettiva, con dei mobili ed almeno il letto per dimostrare che ci abiti. Mi pare di capire che tua Madre è rimasta vedova, che aveva comprato l'appartamento in comunione di beni con il marito e che pertanto le spetti anche "il diritto di abitazione" e l'utilizzo di tutti i beni mobili. In tale caso il pagamento dell' IMU è la Tasi dovrebbero spettare esclusivamente a tua madre essendo l'appartamento ereditato la sua abitazione principale. IL pagamento delle due imposte avverrebbe però solo se l'appartamento appartiene alle categorie A1, A8, A9. ------------------- [B][U] Se acquisto un nuovo appartamento [I]nel comune di residenz[/I]a attuale diventa PRIMA CASA ?...[/U][/B] Nel tuo caso puoi tranquillamente procedere all'acquisto di un altro appartamento con Agevolazione Prima casa, in quanto non hai "la titolarità esclusiva" dell'appartamento ereditato da tuo padre. Tra i requisiti c'è il seguente, con le dovute eccezioni. Assenza di altri diritti immobiliari nello stesso Comune di acquisto: l’agevolazione non spetta a chi sia titolare di un diritto reale che dia il giuridico godimento della cosa (piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione). [B]La preclusione scatta solo in caso di titolarità “esclusiva”,[/B] non anche in caso di comproprietà derivante da comunione ordinaria. In caso di comproprietà derivante da comunione legale si ha però titolarità esclusiva (sempre che la contitolarità riguardi il 100% di proprietà e non una quota inferiore, altrimenti si ha comproprietà). Non è preclusiva la titolarità di un immobile oggettivamente inidoneo all’ abitazione (per esempio perché accatastato come A/10), mentre esclude la fruizione dell’agevolazione la prepossidenza di un immobile abitativo (categoria A) anche se inadeguato alle esigenze della famiglia o di fatto utilizzato come ufficio (rileva infatti, sempre e comunque, la classificazione catastale). [/QUOTE]
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Pagamento IMU in basa alla prima o seconda casa. chiarimenti
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