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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 103318" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte <u>dal comune</u> al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p><p>Ciò premesso, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, <u>entro il 31 dicembre del quinto anno successivo</u> a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.</p><p>In caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 103318, member: 15253"] Premesso che le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte [u]dal comune[/u] al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Ciò premesso, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, [u]entro il 31 dicembre del quinto anno successivo[/u] a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997. In caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. [/QUOTE]
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