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Pagamento manutenzione caldaia... Inquilino o proprietario?
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<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 148984" data-attributes="member: 29362"><p>infatti, lo prevede il Codice Civile all'<em><em><em><em><em>Art. 1576 </em></em></em></em></em>per cui non credo ci sia poco da aggiungere, anzi aggiungi una Sentenza sulla pulizia della canna fumaria (stessa ratio della caldaia);</p><p> </p><p><em><em><em>Le riparazioni di piccola manutenzione, le quali, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., sono a carico del locatario di fondo urbano, sono quelle che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall’utilizzazione del bene locato, alla stregua di una valutazione d’insieme della modesta entità del loro valore economico, della destinazione dell’immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia del locatario, degli usi locali. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito l’obbligo dell’inquilino di provvedere ad eliminare l’eccessivo accumulo di fuliggine in una canna fumaria). --- </em></em></em><em>Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1978, n. 2181, in Arch. civ. 1978, 1034.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 148984, member: 29362"] infatti, lo prevede il Codice Civile all'[I][I][I][I][I]Art. 1576 [/I][/I][/I][/I][/I]per cui non credo ci sia poco da aggiungere, anzi aggiungi una Sentenza sulla pulizia della canna fumaria (stessa ratio della caldaia); [I][I][I]Le riparazioni di piccola manutenzione, le quali, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., sono a carico del locatario di fondo urbano, sono quelle che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall’utilizzazione del bene locato, alla stregua di una valutazione d’insieme della modesta entità del loro valore economico, della destinazione dell’immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia del locatario, degli usi locali. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito l’obbligo dell’inquilino di provvedere ad eliminare l’eccessivo accumulo di fuliggine in una canna fumaria). --- [/I][/I][/I][I]Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1978, n. 2181, in Arch. civ. 1978, 1034.[/I] [/QUOTE]
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