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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 261363"><p>Purtroppo no. Le risposte fornite dai consulenti del call center dell'Agenzia delle Entrate si rivelano spesso fuorvianti. In relazione agli interventi edili aventi a oggetto parti comuni di edifici, gli eredi non possono trascinare il beneficio in difetto del presupposto fiscale agevolativo generale, cioè la detenzione materiale e diretta del bene. Anche in questo caso (lavori su parti comuni) è necessario che gli eredi possano disporre liberamente delle unità immobiliari quando lo desiderano, senza necessariamente adibirle ad abitazione principale. In caso di trasferimento di immobil mortis causa (fattispecie diversa rispetto a trasferimento di immobile per atto inter vivos), occorre riferirsi alla norma generale dettata dall'articolo 2, comma 5 della legge 289, 27 dicembre 2002 c, la quale, riprendendo l'articolo 1 della legge 449, 27 dicembre 1997 precisa che "<em>la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembe 1997, n. 449" </em>(ovverossia quelli sulle parti comuni di edificio residenziale e quelli su singole unità immobiliari residenziali) "<em>in caso di decesso dell'avente diritto si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.".</em> In caso di detenzione parziale del bene (ad es. un appartamento a disposizione, due locati) si applica il bonus fiscale proporzionalmente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 261363"] Purtroppo no. Le risposte fornite dai consulenti del call center dell'Agenzia delle Entrate si rivelano spesso fuorvianti. In relazione agli interventi edili aventi a oggetto parti comuni di edifici, gli eredi non possono trascinare il beneficio in difetto del presupposto fiscale agevolativo generale, cioè la detenzione materiale e diretta del bene. Anche in questo caso (lavori su parti comuni) è necessario che gli eredi possano disporre liberamente delle unità immobiliari quando lo desiderano, senza necessariamente adibirle ad abitazione principale. In caso di trasferimento di immobil mortis causa (fattispecie diversa rispetto a trasferimento di immobile per atto inter vivos), occorre riferirsi alla norma generale dettata dall'articolo 2, comma 5 della legge 289, 27 dicembre 2002 c, la quale, riprendendo l'articolo 1 della legge 449, 27 dicembre 1997 precisa che "[I]la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembe 1997, n. 449" [/I](ovverossia quelli sulle parti comuni di edificio residenziale e quelli su singole unità immobiliari residenziali) "[I]in caso di decesso dell'avente diritto si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.".[/I] In caso di detenzione parziale del bene (ad es. un appartamento a disposizione, due locati) si applica il bonus fiscale proporzionalmente. [/QUOTE]
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