Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Parcheggio disabile
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 244444" data-attributes="member: 15764"><p>Con la premessa che non so se, nel caso specifico del diritto ad avere un posto di parcheggio per un disabile ( qui non c'entra il fatto che sia deambulante o meno) in una proprietà privata condominiale, ci siano delle leggi ad hoc.</p><p><strong>Posto la sentenza n. 8957/2014 del Tribunale di Milano</strong> <strong>che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche</strong>, ma che si basa su principi che, secondo me, possono essere applicati anche per quanto concerne la creazione di un posto auto in uno spazio condominiale.</p><p></p><p>I condomini interessati a eliminare le barriere architettoniche presenti nelle</p><p>parti comuni dell’edificio (costituite dalle scale che collegano l’atrio di</p><p>ingresso con l’accesso alle singole abitazioni) proponevano pertanto all’ assemblea condominiale di installare due ascensori nel cortile, presentando un progetto e illustrando gli interventi necessari per poterli realizzare.</p><p>Dopo un paio di assemblee riservate alla discussione e al confronto sull’ intervento proposto, preso atto della presenza di alcuni condomini contrari, decidevano di “mettere ai voti” tale innovazione.</p><p>Il risultato del voto sembrava non porre alcun ostacolo a questa proposta,</p><p>visto che la maggioranza dei condomini votavano a favore dell’installazione</p><p>dell’ascensore.</p><p><u>Tutto sembrava pertanto “filare liscio”, sennonché un paio di condomini (che</u></p><p><u>già durante la discussione e nella votazione finale avevano espresso il</u></p><p><u>proprio dissenso) decidevano di impugnare la delibera davanti al Tribunale</u></p><p><u>sostenendo che tale intervento avrebbe leso non solo i loro diritti sulle parti</u></p><p><u>comuni, rendendo più difficoltoso l’utilizzo del cortile condominiale, ma</u></p><p><u>soprattutto avrebbe pregiudicato i diritti sulla loro proprietà esclusiva.</u></p><p>Di cosa si lamentavano nello specifico i condomini dissenzienti?</p><p>In primo luogo dell’<u>eccessivo e intollerante ingombro dell’ascensore in relazione</u></p><p><u>all’esiguo spazio disponibile del cortile condominiale</u>. La base dell’ascensore</p><p>infatti avrebbe ridotto eccessivamente lo spazio residuo alterandone la sua</p><p>naturale funzione, ma soprattutto, essendo collocato in prossimità della porta di ingresso delle scale comuni ne <u>avrebbe pregiudicatoeccessivamente il passaggio</u>. In secondo luogo veniva contestata la lesione del complessivo decoro architettonico dello stabile.</p><p>Ma è soprattutto sul presunto pregiudizio arrecato alle singole abitazioni che i ricorrenti avevano concentrato la loro contestazione, in quanto l’ascensore sarebbe stato realizzato troppo vicino alle finestre di alcuni appartamenti,</p><p>pregiudicandone sia la vista che lo spazio d’aria.</p><p><u>Ed è proprio questo l’aspetto principale e più delicato sul quale il giudice milanese è stato chiamato a pronunciarsi.</u></p><p><strong>Aspetto che si può riassumere nel seguente quesito: è legittimo sacrificare il diritto di proprietà anche di un solo condomino per soddisfare le esigenze di accessibilità anche di diversi altri condomini con problemi motori?</strong></p><p>Il condominio chiamato in causa si era infatti difeso evidenziando come tale</p><p>intervento sarebbe stato assolutamente indispensabile per l’abbattimento</p><p>delle barriere architettoniche, esigenza peraltro tutelata dalla Legge 13 del</p><p>1989 che prevede infatti maggioranze agevolate per installare gli ascensori.</p><p>Era poi stata anche richiamata la rilevanza costituzionale del diritto a installare un ascensore anche in un’ottica di solidarietà sociale.</p><p>Si sosteneva in altre parole che il diritto dei condomini con disabilità o degli</p><p>anziani avrebbe dovuto prevalere in quanto finalizzato ad assicurare un adeguato svolgimento della loro personalità e della loro vita sociale.</p><p>Il condominio aveva infine rilevato come l’installazione dell’ascensore avrebbe in ogni caso valorizzato l’intero edificio.</p><p><strong>Le argomentazioni sostenute dal condominio nella sua difesa insomma sono quelle che quasi sempre vengono utilizzate per sostenere il diritto ad effettuare degli interventi nonostante l’imposizione di sacrifici al resto dei condomini. </strong></p><p><u>Esistono infatti molte sentenze dei giudici di merito che hanno spesso dato</u></p><p><u>prevalenza a tali ragioni ritenendo legittimo e doveroso il sacrificio subìto da chi è più fortunato e può camminare.</u></p><p><strong>A ben vedere però queste decisioni riguardano casi in cui tale sacrificio era ragionevolmente tollerabile e non eccessivo.</strong></p><p><strong>Evidentemente nel caso di specie il progetto presentato in assemblea</strong></p><p><strong>poneva dei sacrifici eccessivi ad alcuni singoli condomini che il giudice ha ritenuto non potessero essere legittimamente imposti.</strong></p><p>Nella sentenza viene infatti richiamata una recente sentenza della Cassazione (24760/2013) che evidenzia come sia la stessa normativa antibarriere</p><p>(Legge 13/1989) a prevedere che siano vietate in ogni caso le innovazioni che rendono talune parti comuni inservibili all’uso e al godimento di un singolo condomino.</p><p>I giudici della Cassazione hanno più volte rilevato come inoltre siano a maggior ragione nulle anche le delibere che ancorché adottate con la maggioranza prevista dalla Legge 13, pur non pregiudicando eccessivamente le parti comuni siano comunque lesive dei diritti di un altro condomino sulla sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità</p><p>compensative.</p><p><strong>In questi casi diventa quindi centrale la valutazione del sacrificio subito dagli altri. Solo se tale sacrificio viene valutato superiore alla normale tollerabilità allora si può affermare che gli interventi siano illegittimi.</strong></p><p>Nel caso di specie i giudici milanesi hanno ritenuto che l’eccessivo ingombro</p><p>dell’ascensore nel cortile e la vicinanza ad alcune finestre avrebbe richiesto</p><p>ai singoli condomini un sacrificio (sia dal punto di vista del pregiudizio</p><p>estetico sia dal punto di vista del pregiudizio economico) superiore alla</p><p>normale tollerabilità.</p><p>Ecco quindi la ragione per la quale il Tribunale di Milano ha ritenuto invalida la decisione del Condominio inibendo di fatto l’installazione dell’ascensore.</p><p><strong>Questa decisione dimostra come l’installazione di un ascensore <u>così come la realizzazione di qualsiasi altro intervento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche</u> non possa essere affrontata solo in un’ottica di solidarietà sociale ma debba tenere conto di molti altri aspetti.</strong></p><p>Del resto anche il possibile utilizzo del nuovo approccio antidiscriminatorio, pur se potrebbe consentire di superare alcuni limiti della tradizionale normativa anti-barriere, presuppone in ogni caso <strong>una valutazione sulla ragionevolezza del sacrificio imposto al resto dei condomini </strong>e quindi <strong>non consente di garantire una prevalenza assoluta e certa delle ragioni di chi chiede di intervenire sulle parti comuni in un condominio</strong>.</p><p>Estratto di un articolo pubblicato 8 settembre 2014 | Da Gaetano De Luca</p><p>in <a href="http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-doveri/casacondominio/" target="_blank">http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-doveri/casacondominio/</a></p><p>ascensore-installazione-illegittima/</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 244444, member: 15764"] Con la premessa che non so se, nel caso specifico del diritto ad avere un posto di parcheggio per un disabile ( qui non c'entra il fatto che sia deambulante o meno) in una proprietà privata condominiale, ci siano delle leggi ad hoc. [B]Posto la sentenza n. 8957/2014 del Tribunale di Milano[/B] [B]che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche[/B], ma che si basa su principi che, secondo me, possono essere applicati anche per quanto concerne la creazione di un posto auto in uno spazio condominiale. I condomini interessati a eliminare le barriere architettoniche presenti nelle parti comuni dell’edificio (costituite dalle scale che collegano l’atrio di ingresso con l’accesso alle singole abitazioni) proponevano pertanto all’ assemblea condominiale di installare due ascensori nel cortile, presentando un progetto e illustrando gli interventi necessari per poterli realizzare. Dopo un paio di assemblee riservate alla discussione e al confronto sull’ intervento proposto, preso atto della presenza di alcuni condomini contrari, decidevano di “mettere ai voti” tale innovazione. Il risultato del voto sembrava non porre alcun ostacolo a questa proposta, visto che la maggioranza dei condomini votavano a favore dell’installazione dell’ascensore. [U]Tutto sembrava pertanto “filare liscio”, sennonché un paio di condomini (che già durante la discussione e nella votazione finale avevano espresso il proprio dissenso) decidevano di impugnare la delibera davanti al Tribunale sostenendo che tale intervento avrebbe leso non solo i loro diritti sulle parti comuni, rendendo più difficoltoso l’utilizzo del cortile condominiale, ma soprattutto avrebbe pregiudicato i diritti sulla loro proprietà esclusiva.[/U] Di cosa si lamentavano nello specifico i condomini dissenzienti? In primo luogo dell’[U]eccessivo e intollerante ingombro dell’ascensore in relazione all’esiguo spazio disponibile del cortile condominiale[/U]. La base dell’ascensore infatti avrebbe ridotto eccessivamente lo spazio residuo alterandone la sua naturale funzione, ma soprattutto, essendo collocato in prossimità della porta di ingresso delle scale comuni ne [U]avrebbe pregiudicatoeccessivamente il passaggio[/U]. In secondo luogo veniva contestata la lesione del complessivo decoro architettonico dello stabile. Ma è soprattutto sul presunto pregiudizio arrecato alle singole abitazioni che i ricorrenti avevano concentrato la loro contestazione, in quanto l’ascensore sarebbe stato realizzato troppo vicino alle finestre di alcuni appartamenti, pregiudicandone sia la vista che lo spazio d’aria. [U]Ed è proprio questo l’aspetto principale e più delicato sul quale il giudice milanese è stato chiamato a pronunciarsi.[/U] [B]Aspetto che si può riassumere nel seguente quesito: è legittimo sacrificare il diritto di proprietà anche di un solo condomino per soddisfare le esigenze di accessibilità anche di diversi altri condomini con problemi motori?[/B] Il condominio chiamato in causa si era infatti difeso evidenziando come tale intervento sarebbe stato assolutamente indispensabile per l’abbattimento delle barriere architettoniche, esigenza peraltro tutelata dalla Legge 13 del 1989 che prevede infatti maggioranze agevolate per installare gli ascensori. Era poi stata anche richiamata la rilevanza costituzionale del diritto a installare un ascensore anche in un’ottica di solidarietà sociale. Si sosteneva in altre parole che il diritto dei condomini con disabilità o degli anziani avrebbe dovuto prevalere in quanto finalizzato ad assicurare un adeguato svolgimento della loro personalità e della loro vita sociale. Il condominio aveva infine rilevato come l’installazione dell’ascensore avrebbe in ogni caso valorizzato l’intero edificio. [B]Le argomentazioni sostenute dal condominio nella sua difesa insomma sono quelle che quasi sempre vengono utilizzate per sostenere il diritto ad effettuare degli interventi nonostante l’imposizione di sacrifici al resto dei condomini. [/B] [U]Esistono infatti molte sentenze dei giudici di merito che hanno spesso dato prevalenza a tali ragioni ritenendo legittimo e doveroso il sacrificio subìto da chi è più fortunato e può camminare.[/U] [B]A ben vedere però queste decisioni riguardano casi in cui tale sacrificio era ragionevolmente tollerabile e non eccessivo. Evidentemente nel caso di specie il progetto presentato in assemblea poneva dei sacrifici eccessivi ad alcuni singoli condomini che il giudice ha ritenuto non potessero essere legittimamente imposti.[/B] Nella sentenza viene infatti richiamata una recente sentenza della Cassazione (24760/2013) che evidenzia come sia la stessa normativa antibarriere (Legge 13/1989) a prevedere che siano vietate in ogni caso le innovazioni che rendono talune parti comuni inservibili all’uso e al godimento di un singolo condomino. I giudici della Cassazione hanno più volte rilevato come inoltre siano a maggior ragione nulle anche le delibere che ancorché adottate con la maggioranza prevista dalla Legge 13, pur non pregiudicando eccessivamente le parti comuni siano comunque lesive dei diritti di un altro condomino sulla sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative. [B]In questi casi diventa quindi centrale la valutazione del sacrificio subito dagli altri. Solo se tale sacrificio viene valutato superiore alla normale tollerabilità allora si può affermare che gli interventi siano illegittimi.[/B] Nel caso di specie i giudici milanesi hanno ritenuto che l’eccessivo ingombro dell’ascensore nel cortile e la vicinanza ad alcune finestre avrebbe richiesto ai singoli condomini un sacrificio (sia dal punto di vista del pregiudizio estetico sia dal punto di vista del pregiudizio economico) superiore alla normale tollerabilità. Ecco quindi la ragione per la quale il Tribunale di Milano ha ritenuto invalida la decisione del Condominio inibendo di fatto l’installazione dell’ascensore. [B]Questa decisione dimostra come l’installazione di un ascensore [U]così come la realizzazione di qualsiasi altro intervento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche[/U] non possa essere affrontata solo in un’ottica di solidarietà sociale ma debba tenere conto di molti altri aspetti.[/B] Del resto anche il possibile utilizzo del nuovo approccio antidiscriminatorio, pur se potrebbe consentire di superare alcuni limiti della tradizionale normativa anti-barriere, presuppone in ogni caso [B]una valutazione sulla ragionevolezza del sacrificio imposto al resto dei condomini [/B]e quindi [B]non consente di garantire una prevalenza assoluta e certa delle ragioni di chi chiede di intervenire sulle parti comuni in un condominio[/B]. Estratto di un articolo pubblicato 8 settembre 2014 | Da Gaetano De Luca in [URL]http://www.muoversinsieme.it/magazine/diritti-doveri/casacondominio/[/URL] ascensore-installazione-illegittima/ [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Parcheggio disabile
Alto