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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 256686" data-attributes="member: 15764"><p>il muro è tuo quindi lo devi manutentare tu. Perchè il confinante aveva un suo muro sul quale poggiava la sua casa, demolendola, la tua casa non ha avuto problemi di staticità quindi le due case erano costruite in aderenza.</p><p>La <strong>Corte di Cassazione </strong>ha delineato chiaramente la <strong>distinzione tra appoggio ed aderenza</strong>.Osserva il Supremo Collegio: <em>perché ricorra l'ipotesi della costruzione in aderenza, prevista dall'art. 877 c.c., è necessario che la nuova opera e quella preesistente <strong>siano autonome dal punto di vista strutturale</strong>, nel senso che il perimento o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità dell'altra, mentre, quando tale autonomia statica non sussiste, si ha costruzione in appoggio, che scarica, cioè, sul muro vicino la spinta verticale o laterale del proprio peso</em> (<strong>Cass. Civ., Sez. II, n. 4549 del 11 agosto 1982</strong>).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 256686, member: 15764"] il muro è tuo quindi lo devi manutentare tu. Perchè il confinante aveva un suo muro sul quale poggiava la sua casa, demolendola, la tua casa non ha avuto problemi di staticità quindi le due case erano costruite in aderenza. La [B]Corte di Cassazione [/B]ha delineato chiaramente la [B]distinzione tra appoggio ed aderenza[/B].Osserva il Supremo Collegio: [I]perché ricorra l'ipotesi della costruzione in aderenza, prevista dall'art. 877 c.c., è necessario che la nuova opera e quella preesistente [B]siano autonome dal punto di vista strutturale[/B], nel senso che il perimento o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità dell'altra, mentre, quando tale autonomia statica non sussiste, si ha costruzione in appoggio, che scarica, cioè, sul muro vicino la spinta verticale o laterale del proprio peso[/I] ([B]Cass. Civ., Sez. II, n. 4549 del 11 agosto 1982[/B]). [/QUOTE]
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