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Parte di terreno soggetto ad esproprio mai espropriato - usucapione possibile ?
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<blockquote data-quote="happysmileone" data-source="post: 418930" data-attributes="member: 32355"><p>La regione Lazio aderisce al T.U. DPR 08.06.2001 n. 327</p><p>[URL unfurl="true"]https://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=123[/URL]</p><p>che parla anche lui di cinque anni </p><p>[URL unfurl="true"]https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm[/URL]</p><p>" <strong>Art. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)</strong></p><p> </p><p>1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)</p><p>2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) </p><p>3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'<a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#009" target="_blank">articolo 9 del testo unico in materia edilizia</a> approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (L)</p><p><em>(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)</em></p><p><em>ma poi si passa all'art 9 del T.U. edilizia:</em></p><p><em>"</em></p><p><strong>Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica</strong></p><p></p><p>1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490<em> (ora <a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm" target="_blank">d.lgs. n. 42 del 2004</a> - n.d.r.)</em>, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:</p><p></p><p></p><p></p><p>2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla <a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003" target="_blank"> lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico</a> che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.</p><p> e qui mi fermo perche' ho difficolta' a comprendere ....</p><p style="text-align: center"> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="happysmileone, post: 418930, member: 32355"] La regione Lazio aderisce al T.U. DPR 08.06.2001 n. 327 [URL unfurl="true"]https://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=123[/URL] che parla anche lui di cinque anni [URL unfurl="true"]https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm[/URL] " [B]Art. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)[/B] 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L) 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'[URL='https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#009']articolo 9 del testo unico in materia edilizia[/URL] approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (L) [I](comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002) ma poi si passa all'art 9 del T.U. edilizia: "[/I] [B]Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica[/B] 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490[I] (ora [URL='https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm']d.lgs. n. 42 del 2004[/URL] - n.d.r.)[/I], nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: 2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla [URL='https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003'] lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico[/URL] che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo. e qui mi fermo perche' ho difficolta' a comprendere .... [CENTER] [/CENTER] [/QUOTE]
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