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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 331049" data-attributes="member: 15764"><p>Se fosse come dici tu si sarebbe trovato l'escamotage di cedere la proprietà immobiliare senza dover ricorrere a finte vendite tra parenti.</p><p>Sul punto sono sorti – soprattutto in dottrina – numerosi dibattiti. Infatti, in proposito si sono fronteggiati due orientamenti:</p><p>il primo, e più risalente, che negava la regolarità dell’usucapione da parte del comproprietario;</p><p>il secondo, più recente e prevalente in giurisprudenza, che invece la ritiene ammissibile.</p><p>Ad oggi, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sembrano ammettere l’usucapione da parte del comproprietario della quota spettante agli altri contitolari.</p><p>In proposito la Cassazione ha affermato che il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari attraverso l’estensione del proprio potere di fatto sull’ intero bene in comune: in pratica, il comproprietario, al fine di poter usucapire anche la quota spettante agli altri contitolari, dovrà atteggiarsi come proprietario esclusivo dell’intero bene e non solo della propria quota. Tale atteggiamento deve manifestarsi sia nei confronti dei terzi (estranei), che degli altri comproprietari.</p><p>A tale ultimo proposito, però, c’è da dire che non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa. Al contrario, <strong>occorre che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con al possibilità di godimento altrui.</strong> <strong>Non basta, dunque, la prova del semplice non uso da parte degli altri comproprietari (infatti, il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione e chiunque può astenersi da utilizzare il proprio bene senza temere di perderlo). Non basta neanche la prova di atti di mera gestione, né il semplice consenso degli altri contitolari.</strong></p><p>Ciò detto circa l’ammissibilità dell’usucapione da parte del comproprietario, deve altresì precisarsi che sebbene l’usucapione si verifichi naturalmente (alla presenza – ovviamente – di tutte le condizioni menzionate),<strong> ai fini della trascrizione nei registri immobiliari è necessaria l’esistenza di un titolo idoneo (ossia un atto ufficiale accettato dal Conservatore)</strong>. <strong>Questo significa che</strong> se anche il comproprietario si trovi nella situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione e questa si sia naturalmente compiuta, <strong>è necessario procedere ad una regolarizzazione formale dei registri immobiliari affinché il bene risulti – anche catastalmente – per intero di proprietà del soggetto usucapente.</strong></p><p><strong>L’ottenimento di tale titolo, però, non è cosa semplice</strong> (come avevo scritto io) atteso che questo può essere costituito:</p><p>-da una sentenza giudiziale che accerti l’avvenuta usucapione;</p><p>-da un verbale di mediazione.</p><p>Per completezza deve altresì precisarci che, nei suddetti casi, a<strong>d oggi non tutti i Conservatori dei Registri Immobiliari accettano di trascrivere il verbale di mediazione con il quale è stata accertata l’avvenuta usucapione, per cui lo strumento del giudizio ordinario dinanzi al Tribunale resta allo stato la soluzione che dà maggiori garanzie, ancorché lunga ed insidiosa.</strong> Al riguardo, inoltre, è giusto il caso di precisare che la domanda diretta a far accertare l’avvenuta usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione stessa si sarebbe verificata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 331049, member: 15764"] Se fosse come dici tu si sarebbe trovato l'escamotage di cedere la proprietà immobiliare senza dover ricorrere a finte vendite tra parenti. Sul punto sono sorti – soprattutto in dottrina – numerosi dibattiti. Infatti, in proposito si sono fronteggiati due orientamenti: il primo, e più risalente, che negava la regolarità dell’usucapione da parte del comproprietario; il secondo, più recente e prevalente in giurisprudenza, che invece la ritiene ammissibile. Ad oggi, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sembrano ammettere l’usucapione da parte del comproprietario della quota spettante agli altri contitolari. In proposito la Cassazione ha affermato che il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari attraverso l’estensione del proprio potere di fatto sull’ intero bene in comune: in pratica, il comproprietario, al fine di poter usucapire anche la quota spettante agli altri contitolari, dovrà atteggiarsi come proprietario esclusivo dell’intero bene e non solo della propria quota. Tale atteggiamento deve manifestarsi sia nei confronti dei terzi (estranei), che degli altri comproprietari. A tale ultimo proposito, però, c’è da dire che non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa. Al contrario, [B]occorre che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con al possibilità di godimento altrui.[/B] [B]Non basta, dunque, la prova del semplice non uso da parte degli altri comproprietari (infatti, il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione e chiunque può astenersi da utilizzare il proprio bene senza temere di perderlo). Non basta neanche la prova di atti di mera gestione, né il semplice consenso degli altri contitolari.[/B] Ciò detto circa l’ammissibilità dell’usucapione da parte del comproprietario, deve altresì precisarsi che sebbene l’usucapione si verifichi naturalmente (alla presenza – ovviamente – di tutte le condizioni menzionate),[B] ai fini della trascrizione nei registri immobiliari è necessaria l’esistenza di un titolo idoneo (ossia un atto ufficiale accettato dal Conservatore)[/B]. [B]Questo significa che[/B] se anche il comproprietario si trovi nella situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione e questa si sia naturalmente compiuta, [B]è necessario procedere ad una regolarizzazione formale dei registri immobiliari affinché il bene risulti – anche catastalmente – per intero di proprietà del soggetto usucapente. L’ottenimento di tale titolo, però, non è cosa semplice[/B] (come avevo scritto io) atteso che questo può essere costituito: -da una sentenza giudiziale che accerti l’avvenuta usucapione; -da un verbale di mediazione. Per completezza deve altresì precisarci che, nei suddetti casi, a[B]d oggi non tutti i Conservatori dei Registri Immobiliari accettano di trascrivere il verbale di mediazione con il quale è stata accertata l’avvenuta usucapione, per cui lo strumento del giudizio ordinario dinanzi al Tribunale resta allo stato la soluzione che dà maggiori garanzie, ancorché lunga ed insidiosa.[/B] Al riguardo, inoltre, è giusto il caso di precisare che la domanda diretta a far accertare l’avvenuta usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione stessa si sarebbe verificata. [/QUOTE]
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