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Pensilina parapioggia e ombreggiante
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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 316377" data-attributes="member: 46111"><p><span style="font-size: 22px"><strong>Corte di Cassazione Sentenza 33267, 2011</strong></span></p><p><em><span style="font-size: 15px">In tale tipologia di interventi è certamente collocabile la realizzazione di </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">una pensilina quale quella realizzata dalla ricorrente che era certamente </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi del T.U. edilizia e </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">per la quale non è neppure ipotizzata l'eventuale natura pertinenziale. </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"></span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"><strong>Tale qualificazione è certamente ricavabile dalle dimensioni</strong> e dalle </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">caratteristiche costruttive indicate nell'imputazione, indipendentemente dalla </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">corretta individuazione della nozione di "pensilina". </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"></span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente soffermata sul </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">concetto di "tettoia" e sulla differenza tra questa ed il "pergolato", </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">che, <strong>mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che </strong></span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"><strong>nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere </strong></span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"><strong>utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile </strong>(Sez. III n. </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">19973, 19 maggio 2008; conf. Sez. III n. 10534, 10 marzo 2009). </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">Si è poi ritenuto che la realizzazione di tettoie assuma rilevanza sotto il </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">profilo urbanistico, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari, come </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">peraltro avviene con riferimento a tutte le tipologie di manufatti. Le tettoie </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">sono state sempre considerate, pertanto, come parti di un edificio </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">preesistente o autonomamente valutate come interventi di nuova costruzione </span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px">(v., tra le più recenti,<strong> Sez. III n.27264, 14 luglio 2010; Sez. III n. 21351, 4 </strong></span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"><strong>giugno 2010; Sez. III n. 25530, 18 giugno 2009; Sez. III n. 17083, 18 </strong></span></em></p><p><em><span style="font-size: 15px"><strong>maggio 2006; Sez. III n. 40843, 10 novembre 2005</strong>).</span></em></p><p></p><p>Vuoi definirli proprio "nessuno" ???!!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 316377, member: 46111"] [SIZE=6][B]Corte di Cassazione Sentenza 33267, 2011[/B][/SIZE] [I][SIZE=4]In tale tipologia di interventi è certamente collocabile la realizzazione di una pensilina quale quella realizzata dalla ricorrente che era certamente qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi del T.U. edilizia e per la quale non è neppure ipotizzata l'eventuale natura pertinenziale. [B]Tale qualificazione è certamente ricavabile dalle dimensioni[/B] e dalle caratteristiche costruttive indicate nell'imputazione, indipendentemente dalla corretta individuazione della nozione di "pensilina". Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente soffermata sul concetto di "tettoia" e sulla differenza tra questa ed il "pergolato", osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, [B]mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che [/B] [B]nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere [/B] [B]utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile [/B](Sez. III n. 19973, 19 maggio 2008; conf. Sez. III n. 10534, 10 marzo 2009). Si è poi ritenuto che la realizzazione di tettoie assuma rilevanza sotto il profilo urbanistico, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari, come peraltro avviene con riferimento a tutte le tipologie di manufatti. Le tettoie sono state sempre considerate, pertanto, come parti di un edificio preesistente o autonomamente valutate come interventi di nuova costruzione (v., tra le più recenti,[B] Sez. III n.27264, 14 luglio 2010; Sez. III n. 21351, 4 [/B] [B]giugno 2010; Sez. III n. 25530, 18 giugno 2009; Sez. III n. 17083, 18 [/B] [B]maggio 2006; Sez. III n. 40843, 10 novembre 2005[/B]).[/SIZE][/I] Vuoi definirli proprio "nessuno" ???!!! [/QUOTE]
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