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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Per anni usufruisco di un passo su un terreno confinante con il mio fondo...
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Testo
<blockquote data-quote="Salvatore Schiavone" data-source="post: 40401" data-attributes="member: 5971"><p>A mio avviso ci sono i presupposti per invocare l'usucapione della servitù di passaggio.</p><p>Occorre però dimostrare che:</p><p>- vi era (e vi è) una strada (o viottolo) attraverso cui si esercitava (e tuttora si esercita) il passaggio pedonale e/o con autovettura (serve quindi la relazione di un geometra sulla conformazione dello stato dei luoghi);</p><p>- occorrono inoltre dei testimoni che possano confermare il passaggio continuativo negli ultimi 20 anni;</p><p>- le spese che hai anticipato per la manutenzione devono essere documentate (ma possono essere chiamate a tesimoniare anche le imprese o artigiani che hanno eseguito i lavori su tuo incarico).</p><p>Tieni presente che l'azione giudiziaria (tecnicamnete si chiama possessoria) a tutela della servitù DEVE essere esercitata entro 1 anno da quando si è verificato il primo evento di turbativa del passaggio (art. 1170 codice civile).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Salvatore Schiavone, post: 40401, member: 5971"] A mio avviso ci sono i presupposti per invocare l'usucapione della servitù di passaggio. Occorre però dimostrare che: - vi era (e vi è) una strada (o viottolo) attraverso cui si esercitava (e tuttora si esercita) il passaggio pedonale e/o con autovettura (serve quindi la relazione di un geometra sulla conformazione dello stato dei luoghi); - occorrono inoltre dei testimoni che possano confermare il passaggio continuativo negli ultimi 20 anni; - le spese che hai anticipato per la manutenzione devono essere documentate (ma possono essere chiamate a tesimoniare anche le imprese o artigiani che hanno eseguito i lavori su tuo incarico). Tieni presente che l'azione giudiziaria (tecnicamnete si chiama possessoria) a tutela della servitù DEVE essere esercitata entro 1 anno da quando si è verificato il primo evento di turbativa del passaggio (art. 1170 codice civile). [/QUOTE]
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