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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 109641" data-attributes="member: 15253"><p>Il fatto che il testamento possa ledere i diritti successori di eredi legittimari non implica che quel testamento sia nullo o annullabile. Quel testamento è valido ed efficace. </p><p>Gli eventuali eredi legittimari lesi, potranno, se lo vorranno, agire in riduzione.</p><p></p><p> Meglio:</p><p>Quel testamento è valido. </p><p>Gli eventuali eredi legittimari lesi, potranno, se lo vorranno, agire in riduzione.</p><p>Infatti l'azione di riduzione non è un’azione di nullità, nemmeno relativa. Ciò, non tanto perché essa non dipende da vizi intrinseci del negozio (perché anche la nullità può derivare da vizi non intrinseci), ma piuttosto:</p><p>1)-perché se i legittimari non propongono l’azione o vi rinunziano, le disposizioni restano ferme con tutti i crismi della validità;</p><p>2)-perché se la disposizione ha efficacia lesiva, si deve ammettere che la disposizione è efficace e, quindi, valida; anzi la validità della disposizione è un presupposto dell’azione di riduzione; </p><p>3)-perché il divieto di disporre della legittima non rileva al momento del negozio (il testatore potrebbe arricchirsi successivamente), ma solo al momento della morte, perché solo a questo momento va rapportato il patrimonio del defunto. Invece, la nullità deriva da un vizio coevo alla formazione dell’atto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 109641, member: 15253"] Il fatto che il testamento possa ledere i diritti successori di eredi legittimari non implica che quel testamento sia nullo o annullabile. Quel testamento è valido ed efficace. Gli eventuali eredi legittimari lesi, potranno, se lo vorranno, agire in riduzione. Meglio: Quel testamento è valido. Gli eventuali eredi legittimari lesi, potranno, se lo vorranno, agire in riduzione. Infatti l'azione di riduzione non è un’azione di nullità, nemmeno relativa. Ciò, non tanto perché essa non dipende da vizi intrinseci del negozio (perché anche la nullità può derivare da vizi non intrinseci), ma piuttosto: 1)-perché se i legittimari non propongono l’azione o vi rinunziano, le disposizioni restano ferme con tutti i crismi della validità; 2)-perché se la disposizione ha efficacia lesiva, si deve ammettere che la disposizione è efficace e, quindi, valida; anzi la validità della disposizione è un presupposto dell’azione di riduzione; 3)-perché il divieto di disporre della legittima non rileva al momento del negozio (il testatore potrebbe arricchirsi successivamente), ma solo al momento della morte, perché solo a questo momento va rapportato il patrimonio del defunto. Invece, la nullità deriva da un vizio coevo alla formazione dell’atto. [/QUOTE]
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