disarmante87

Nuovo Iscritto
salve a tutti ho un quesito.

In un testamento dove è scritto che TIZIO dispone le sue sostanze a CAIO E SEMPRONIO perchè così interpreta le volontà della moglie morta 20anni prima.

è reputato valido?

cerdo di no ma quali sono le leggi a cui devo fare riferimento?

ho letto cose sul relatio ecc ma non so se c'entra qualcosa
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La successione testamentaria è quella dettata dalla volontà del de cuius mediante disposizioni scritte nel testamento, mentre la successione legittima è quella disposta dalla legge quando non vi sia un testamento o quando esso non contempli l’intero asse ereditario, di modo che alcuni beni risultano non assegnati. Nell’ambito poi della successione legittima si inserisce quella dello Stato quando il defunto non ha fatto testamento e non ha parenti entro il sesto grado.
La successione ha dunque la funzione di tutelare la famiglia e di garantire la permanenza del patrimonio all’interno della cerchia familiare.
Con riferimento a taluni familiari (i c.d. legittimari) si parla poi di successione necessaria in quanto essi devono ricevere una data quota del patrimonio del de cuius fissata per legge anche contro la volontà del defunto. Gli eredi legittimari sono: il coniuge, figli legittimi, naturali, legittimati, adottivi, e in assenza di figli gli ascendenti legittimi. Per cui se il de cuius fa testamento può disporre, se ha degli eredi legittimari, solo di una parte del proprio patrimonio(la c.d. quota disponibile), mentre l’altra parte (la c.d. quota di riserva) spetta necessariamente ai legittimari.
Qualora il de cuius non rispetti tale disposizione i legittimari possono agire con un’azione giudiziaria (detta azione di riduzione) per reintegrare la quota di riserva lesa.
Il codice civile all’art 587 definisce il testamento come atto revocabile con il quale taluno dispone per dopo la propria morte di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Negli articoli seguenti sono illustrati i vari tipi di testamento e le conseguenze che comportano.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Bisogna vedere, come riportato nel mio post precedente, se il defunto ha o meno eredi legittimari. Se non ne ha può disporre del suo patrimonio come vuole.
Il fatto che citi la volontà della moglie morta 20 anni prima non ha alcuna importanza ai fini legali, è la SUA volontà quella espressa nel testamento.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il fatto che il testamento possa ledere i diritti successori di eredi legittimari non implica che quel testamento sia nullo o annullabile. Quel testamento è valido ed efficace.
Gli eventuali eredi legittimari lesi, potranno, se lo vorranno, agire in riduzione.

Meglio:
Quel testamento è valido.
Gli eventuali eredi legittimari lesi, potranno, se lo vorranno, agire in riduzione.
Infatti l'azione di riduzione non è un’azione di nullità, nemmeno relativa. Ciò, non tanto perché essa non dipende da vizi intrinseci del negozio (perché anche la nullità può derivare da vizi non intrinseci), ma piuttosto:
1)-perché se i legittimari non propongono l’azione o vi rinunziano, le disposizioni restano ferme con tutti i crismi della validità;
2)-perché se la disposizione ha efficacia lesiva, si deve ammettere che la disposizione è efficace e, quindi, valida; anzi la validità della disposizione è un presupposto dell’azione di riduzione;
3)-perché il divieto di disporre della legittima non rileva al momento del negozio (il testatore potrebbe arricchirsi successivamente), ma solo al momento della morte, perché solo a questo momento va rapportato il patrimonio del defunto. Invece, la nullità deriva da un vizio coevo alla formazione dell’atto.
 
J

JERRY48

Ospite
disarmante ha scritto: se TIZIO dispone le sue sostanze a CAIO e SEMPRONIO, perchè...ecc. e che fanno PARTE ma non TOTALE dei legittimari, non garantisce appunto le quote dei legittimari ed è di conseguenza oggetto di riduzione, ma valido.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. C.C. Libro 1 (delle persone e della famiglia) e 2 (delle successioni).
saluti
jerry48
 

disarmante87

Nuovo Iscritto
La successione testamentaria è quella dettata dalla volontà del de cuius mediante disposizioni scritte nel testamento, mentre la successione legittima è quella disposta dalla legge quando non vi sia un testamento o quando esso non contempli l’intero asse ereditario, di modo che alcuni beni risultano non assegnati. Nell’ambito poi della successione legittima si inserisce quella dello Stato quando il defunto non ha fatto testamento e non ha parenti entro il sesto grado.
La successione ha dunque la funzione di tutelare la famiglia e di garantire la permanenza del patrimonio all’interno della cerchia familiare.
Con riferimento a taluni familiari (i c.d. legittimari) si parla poi di successione necessaria in quanto essi devono ricevere una data quota del patrimonio del de cuius fissata per legge anche contro la volontà del defunto. Gli eredi legittimari sono: il coniuge, figli legittimi, naturali, legittimati, adottivi, e in assenza di figli gli ascendenti legittimi. Per cui se il de cuius fa testamento può disporre, se ha degli eredi legittimari, solo di una parte del proprio patrimonio(la c.d. quota disponibile), mentre l’altra parte (la c.d. quota di riserva) spetta necessariamente ai legittimari.
Qualora il de cuius non rispetti tale disposizione i legittimari possono agire con un’azione giudiziaria (detta azione di riduzione) per reintegrare la quota di riserva lesa.
Il codice civile all’art 587 definisce il testamento come atto revocabile con il quale taluno dispone per dopo la propria morte di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Negli articoli seguenti sono illustrati i vari tipi di testamento e le conseguenze che comportano.


? Il de cuius non ha figli, e' solo al mondo
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci sono però altri legittimari oltre ai figli (vedi sopra) che potrebbero reclamare la loro parte.
Se l'OP ha scritto che "non ha figli, è solo al mondo", è (o dovrebbe essere) evidente che non esiste nessuno dei soggetti elencati all'art. 536 c.c.
I figli, a sua detta, non esistono. Se esistesse il coniuge o un ascendente legittimo l'OP penso proprio che non avrebbe scritto "è solo al mondo".
Pertanto con altissima probabilità non esiste nessun erede legittimario e quindi nessuna azione di riduzione è ipotizzabile.

TIZIO dispone le sue sostanze a CAIO e SEMPRONIO, perchè...ecc. e che fanno PARTE ma non TOTALE dei legittimari
L'OP non aveva specificato che Caio e Sempronio siano legittimari. Penso proprio che non lo siano, e anzi che non vi sia nessun legittimario nella fattispecie prospettata.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto