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Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Per una ristrutturazione è obbligatorio nominare un direttore dei lavori?
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<blockquote data-quote="massimo binotto" data-source="post: 14302" data-attributes="member: 3177"><p>Presentando la DIA per la ristrutturazione, hai dovuto elencare le figure professionali obbligatorie, ovvero progettista, impresa costruttrice e direttore dei lavori.</p><p>La Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Impresa, è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.</p><p>Per cui si, il direttore lavori è obbligatorio.</p><p></p><p>Diverso è invece l'obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza. Il recente D.Lgs 81/2008 ha variato la normativa in merito alle figure professionali incaricate a vigilare sulla sicurezza.</p><p>Comunque per una tua tranquillità pui nominare la figura del Coordinatore in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008, ovvero colui che vigilerà sulla sicurezza del cantiere e di chi ci lavora.</p><p></p><p>Il committente risponde sempre in prima persona.</p><p>Per il contratto di appalto affidati ad un tecnico esperto che possa consigliarti per il meglio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="massimo binotto, post: 14302, member: 3177"] Presentando la DIA per la ristrutturazione, hai dovuto elencare le figure professionali obbligatorie, ovvero progettista, impresa costruttrice e direttore dei lavori. La Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Impresa, è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”. Per cui si, il direttore lavori è obbligatorio. Diverso è invece l'obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza. Il recente D.Lgs 81/2008 ha variato la normativa in merito alle figure professionali incaricate a vigilare sulla sicurezza. Comunque per una tua tranquillità pui nominare la figura del Coordinatore in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008, ovvero colui che vigilerà sulla sicurezza del cantiere e di chi ci lavora. Il committente risponde sempre in prima persona. Per il contratto di appalto affidati ad un tecnico esperto che possa consigliarti per il meglio [/QUOTE]
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