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Phishing e prelievi di terzi sul conto corrente. Condannato l'istituto bancario
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Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 335915" data-attributes="member: 9873"><p><span style="font-size: 15px">Il <strong>phishing</strong> come noto è un tipo di frode in via telematica ideato allo scopo di rubare alcune informazioni sensibili come numeri di carta di credito, password e dati relativi al conto bancario, in genere si realizza mediante una e.mail inviata al potenziale truffato di provenienza apparentemente attendibile.</span></p><p><span style="font-size: 15px">Il Tribunale di Parma con una sentenza pubblicata il 6 settembre 2018 ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da un correntista bancario, il quale aveva denunciato la scoperta dell’effettuazione, a sua insaputa, di bonifici eseguiti da terzi con prelievo sul proprio conto corrente operativo con il servizio di <strong>home banking.</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px">Il giudice, seguendo i principi della giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale, ha condannato l’istituto di credito a risarcire il danno subito dal correntista in quanto nel corso del giudizio è stata accertata la non corretta operatività del servizio bancario mediante collegamento telematico.</span></p><p><span style="font-size: 15px">Secondo la corte emiliana il collegamento telematico sicuro e ben operante rientra nel rischio d’impresa del prestatore dei servizi di pagamento, con la conseguenza che "<em>ricade sulla banca una responsabilità di tipo oggettivo o presuntivo, da cui la stessa va esente solo provando, quanto meno in via presuntiva, che le operazioni contestate dal cliente siano allo stesso riconducibili".</em></span></p><p><span style="font-size: 15px">Va inoltre ricordata in tema la recente sentenza n. 9158/2018 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "(<em>...) in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente</em>".</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><a href="mailto:studiolegaledevaleri@gmail.com"><span style="font-size: 15px">studiolegaledevaleri@gmail.com</span></a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 335915, member: 9873"] [SIZE=4]Il [B]phishing[/B] come noto è un tipo di frode in via telematica ideato allo scopo di rubare alcune informazioni sensibili come numeri di carta di credito, password e dati relativi al conto bancario, in genere si realizza mediante una e.mail inviata al potenziale truffato di provenienza apparentemente attendibile. Il Tribunale di Parma con una sentenza pubblicata il 6 settembre 2018 ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da un correntista bancario, il quale aveva denunciato la scoperta dell’effettuazione, a sua insaputa, di bonifici eseguiti da terzi con prelievo sul proprio conto corrente operativo con il servizio di [B]home banking.[/B] Il giudice, seguendo i principi della giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale, ha condannato l’istituto di credito a risarcire il danno subito dal correntista in quanto nel corso del giudizio è stata accertata la non corretta operatività del servizio bancario mediante collegamento telematico. Secondo la corte emiliana il collegamento telematico sicuro e ben operante rientra nel rischio d’impresa del prestatore dei servizi di pagamento, con la conseguenza che "[I]ricade sulla banca una responsabilità di tipo oggettivo o presuntivo, da cui la stessa va esente solo provando, quanto meno in via presuntiva, che le operazioni contestate dal cliente siano allo stesso riconducibili".[/I] Va inoltre ricordata in tema la recente sentenza n. 9158/2018 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "([I]...) in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente[/I]". [/SIZE] [EMAIL='studiolegaledevaleri@gmail.com'][SIZE=4]studiolegaledevaleri@gmail.com[/SIZE][/EMAIL] [/QUOTE]
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