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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 25473" data-attributes="member: 7232"><p>Quando i rumori e gli schiamazzi devono essere considerati penalmente sanzionabili? Esiste un parametro obiettivo di riferimento? </p><p> </p><p>La risposta ci giunge da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Nel caso di specie ad essere sottoposti al vaglio del giudice penale erano i rumori provenienti da un bar (più nello specifico la musica ascoltata ad alto volume e gli schiamazzi provenienti dall’esercizio commerciale). </p><p> </p><p>Secondo la Corte regolatrice “ il riferimento imposto dall'art. 659 c.p., comma 1, non è già al superamento di un limite di legge, ma a criteri di normale sensibilità e tollerabilità, in un determinato contesto socio-ambientale” (Cass. 9 giugno 2010 n. 24503). Nel caso di specie, dunque, chiosano i giudici di piazza Cavour, “non aveva quindi rilevanza specifica, ai fini di una corretta decisione, conoscere con precisione quanti decibel i rumori raggiungessero” (Cass. 9 giugno 2010 n. 24503). </p><p> </p><p>La discrezionalità del giudice nella valutazione del comportamento penalmente rilevante appare, dunque, ampia. </p><p> </p><p>tratto da articolo dell' avv. Giuliano Gallucci</p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 25473, member: 7232"] Quando i rumori e gli schiamazzi devono essere considerati penalmente sanzionabili? Esiste un parametro obiettivo di riferimento? La risposta ci giunge da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Nel caso di specie ad essere sottoposti al vaglio del giudice penale erano i rumori provenienti da un bar (più nello specifico la musica ascoltata ad alto volume e gli schiamazzi provenienti dall’esercizio commerciale). Secondo la Corte regolatrice “ il riferimento imposto dall'art. 659 c.p., comma 1, non è già al superamento di un limite di legge, ma a criteri di normale sensibilità e tollerabilità, in un determinato contesto socio-ambientale” (Cass. 9 giugno 2010 n. 24503). Nel caso di specie, dunque, chiosano i giudici di piazza Cavour, “non aveva quindi rilevanza specifica, ai fini di una corretta decisione, conoscere con precisione quanti decibel i rumori raggiungessero” (Cass. 9 giugno 2010 n. 24503). La discrezionalità del giudice nella valutazione del comportamento penalmente rilevante appare, dunque, ampia. tratto da articolo dell' avv. Giuliano Gallucci :daccordo: [/QUOTE]
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