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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 132070"><p>Mi dispiace tantissimo per la tua situazione, stiamo vivendo tempi durissimi e non sarai il solo a trovarsi nella stessa situazione.</p><p>Comunque per rinformarti: ci sono beni non pignorabili.</p><p>Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessità nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest’ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.</p><p>Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternità e di malattia.</p><p>Sono parzialmente impignorabili, invece,</p><p>tutti i beni indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una società.</p><p>Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonchè i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.</p><p>Maggiori dettagli in merito si possono trovare agli art.514 e segg. nonchè all’art.545 del codice di procedura civile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 132070"] Mi dispiace tantissimo per la tua situazione, stiamo vivendo tempi durissimi e non sarai il solo a trovarsi nella stessa situazione. Comunque per rinformarti: ci sono beni non pignorabili. Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessità nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest’ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili. Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternità e di malattia. Sono parzialmente impignorabili, invece, tutti i beni indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una società. Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonchè i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo. Maggiori dettagli in merito si possono trovare agli art.514 e segg. nonchè all’art.545 del codice di procedura civile. [/QUOTE]
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