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<blockquote data-quote="1myname" data-source="post: 77041" data-attributes="member: 32303"><p>Nel link da te citato vi è riportata la segunte dicitura:</p><p>A) - PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE:</p><p>Devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni:</p><p>1) - plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione;</p><p>2) - gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni;</p><p>3) - non deve trattarsi di fabbricato abitativo adibito dal cedente, per la maggior parte</p><p>del periodo di possesso, ad abitazione principale propria o dei propri familiari.</p><p>Dimmi dovè la differenza tra quello che ho scritto e quello che è riportato nel link da te indicato ?</p><p>1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni</p><p>Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa.</p><p>Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r.</p><p>L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale.</p><p>Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati.</p><p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza.</p><p>(Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E)</p><p></p><p>Questo è un link aggiornato alle leggi vigenti, se ti va leggilo.</p><p></p><p><a href="http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PLUSVALENZE/PLUSVALENZE%20IMMOBILIARI%20TASSAZIONE%20SOSTITUTIVA%20(Trabace).pdf" target="_blank">http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PLUSVALENZE/PLUSVALENZE IMMOBILIARI TASSAZIONE SOSTITUTIVA (Trabace).pdf</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="1myname, post: 77041, member: 32303"] Nel link da te citato vi è riportata la segunte dicitura: A) - PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE: Devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) - plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) - gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) - non deve trattarsi di fabbricato abitativo adibito dal cedente, per la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale propria o dei propri familiari. Dimmi dovè la differenza tra quello che ho scritto e quello che è riportato nel link da te indicato ? 1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa. Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r. L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale. Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza. (Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E) Questo è un link aggiornato alle leggi vigenti, se ti va leggilo. [url]http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PLUSVALENZE/PLUSVALENZE%20IMMOBILIARI%20TASSAZIONE%20SOSTITUTIVA%20(Trabace).pdf[/url] [/QUOTE]
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