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Polizza globale fabbricati. Stipula e Problematiche
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<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 137429" data-attributes="member: 3721"><p>La stipula di una polizza globale fabbricati rientra nella normale routine da parte degli amministratori.</p><p>Essa rappresenta una vera e propria peculiarità nell'ambito condominiale in quanto garantisce il patrimonio dei condòmini che possano esser chiamati a rispondere di danni causati dalla mancata custodia delle parti comuni dell'edificio o di quelle private (intonaci dei balconi che si staccano etc.).</p><p>La dizione "globale" abbraccia appunto questi due profili.</p><p>Ho sempre ritenuto che un contratto del genere sia assolutamente indispensabile e,mi si consenta,obbligatorio.Lo riterrei inquadrabile nelle "Attribuzioni dell'amministratore" ex art.1130/4 per cui "l'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio."</p><p>Ma così non è.</p><p>Con sentenza 15872/2010 la Suprema Corte ha riconfermato che la stipula dell'assicurazione dell'edificio non rientra tra questi atti.</p><p>Serve,pertanto,la delibera dell'assemblea.</p><p>La Cssazione lascia comunque uno spiraglio (meno male) a favore dell'assicuratore con cui l'amministratore abbia stipulato un contratto,consentendo la ratifica da parte dell'assemblea che approva il rendiconto.Insomma una ratifica tacita.</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 137429, member: 3721"] La stipula di una polizza globale fabbricati rientra nella normale routine da parte degli amministratori. Essa rappresenta una vera e propria peculiarità nell'ambito condominiale in quanto garantisce il patrimonio dei condòmini che possano esser chiamati a rispondere di danni causati dalla mancata custodia delle parti comuni dell'edificio o di quelle private (intonaci dei balconi che si staccano etc.). La dizione "globale" abbraccia appunto questi due profili. Ho sempre ritenuto che un contratto del genere sia assolutamente indispensabile e,mi si consenta,obbligatorio.Lo riterrei inquadrabile nelle "Attribuzioni dell'amministratore" ex art.1130/4 per cui "l'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio." Ma così non è. Con sentenza 15872/2010 la Suprema Corte ha riconfermato che la stipula dell'assicurazione dell'edificio non rientra tra questi atti. Serve,pertanto,la delibera dell'assemblea. La Cssazione lascia comunque uno spiraglio (meno male) a favore dell'assicuratore con cui l'amministratore abbia stipulato un contratto,consentendo la ratifica da parte dell'assemblea che approva il rendiconto.Insomma una ratifica tacita. Gatta [/QUOTE]
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