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<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 162644"><p>Sono trascorsi effettivamente 20 anni?</p><p>C'è stata la sentenza del giudice?</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile</strong></span></p><p><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/" target="_blank">LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/" target="_blank">Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-ii/libro-terzo/capo-iv/" target="_blank">Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà</a></p><p></p><p>Il proprietario <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2501" target="_blank">(1)</a> può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2502" target="_blank">(2)</a>. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/3037.html" target="_blank">2789</a>]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html" target="_blank">possessore</a>o <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1474.html" target="_blank">detentore</a> la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html" target="_blank">prescrive</a>, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per<a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1504.html" target="_blank">usucapione</a>.</p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Note</strong></span></p><p>(1) Può agire con l'azione di rivendica <em>solo ed esclusivamente</em> il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (<em>a</em> <em>non domino</em>), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a <em>titolo derivativo</em>, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. </p><p>La prova è, quindi, difficile (cd. <em>probatio diabolica</em>); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html" target="_blank">Libro III, Titolo VIII</a>], dell'usucapione e dell'accessione [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1050.html" target="_blank">934</a>].</p><p>In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo <em>dante causa</em> provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (<em>possesso vale titolo</em>).</p><p></p><p>(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (<em>actio in rem</em>) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del <em>diritto di seguito</em>, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (<em>facultas restituendi</em>), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene.L'azione di rivendicazione è <em>imprescrittibile </em>in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.</p><p></p><p></p><p></p><p><a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art947.html" target="_blank"><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><p style="text-align: left"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">← Art. precedente</span></p><p></span></span></a><a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art949.html" target="_blank"><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><p style="text-align: right"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Art. successivo →</span></p><p></span></span></a><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(69, 64, 64)">Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile</span></span></strong></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 11px"><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Fonti</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Codice Civile</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-ii/libro-terzo/capo-iv/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà</span></a></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)">Il proprietario <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2501" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">(1)</span></a> può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2502" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">(2)</span></a>. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/3037.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">2789</span></a>]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">possessore</span></a>o <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1474.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">detentore</span></a> la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">prescrive</span></a>, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per<a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1504.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">usucapione</span></a>.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong><span style="color: rgb(24, 48, 37)"><span style="font-family: 'Tahoma'">Note</span></span></strong></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">(1) Può agire con l'azione di rivendica <em>solo ed esclusivamente</em> il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (<em>a</em> <em>non domino</em>), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a <em>titolo derivativo</em>, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">La prova è, quindi, difficile (cd. <em>probatio diabolica</em>); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)"><u>Libro III, Titolo VIII</u></span></a>], dell'usucapione e dell'accessione [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1050.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)"><u>934</u></span></a>].</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo <em>dante causa</em> provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (<em>possesso vale titolo</em>).</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (<em>actio in rem</em>) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del <em>diritto di seguito</em>, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (<em>facultas restituendi</em>), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene. L'azione di rivendicazione è <em>imprescrittibile </em>in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.</span></span></span></p><p></p><p><a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art947.html" target="_blank"><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><p style="text-align: left"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">← Art. precedente</span></p><p></span></span></a><a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art949.html" target="_blank"><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><p style="text-align: right"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Art. successivo →</span></p><p></span></span></a><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(69, 64, 64)">Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile</span></span></strong></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 11px"><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Fonti</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Codice Civile</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)</span></a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-ii/libro-terzo/capo-iv/" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà</span></a></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)">Il proprietario <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2501" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">(1)</span></a> può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2502" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">(2)</span></a>. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/3037.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">2789</span></a>]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">possessore</span></a>o <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1474.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">detentore</span></a> la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">prescrive</span></a>, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per<a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1504.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)">usucapione</span></a>.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong><span style="color: rgb(24, 48, 37)"><span style="font-family: 'Tahoma'">Note</span></span></strong></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">(1) Può agire con l'azione di rivendica <em>solo ed esclusivamente</em> il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (<em>a</em> <em>non domino</em>), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a <em>titolo derivativo</em>, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">La prova è, quindi, difficile (cd. <em>probatio diabolica</em>); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)"><u>Libro III, Titolo VIII</u></span></a>], dell'usucapione e dell'accessione [v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1050.html" target="_blank"><span style="color: rgb(44, 74, 60)"><u>934</u></span></a>].</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo <em>dante causa</em> provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (<em>possesso vale titolo</em>).</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 13px">(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (<em>actio in rem</em>) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del <em>diritto di seguito</em>, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (<em>facultas restituendi</em>), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene. L'azione di rivendicazione è <em>imprescrittibile </em>in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 162644"] Sono trascorsi effettivamente 20 anni? C'è stata la sentenza del giudice? [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile[/B][/SIZE] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/']LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/']Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-ii/libro-terzo/capo-iv/']Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà[/URL] Il proprietario [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2501'](1)[/URL] può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2502'](2)[/URL]. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/3037.html']2789[/URL]]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html']possessore[/URL]o [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1474.html']detentore[/URL] la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html']prescrive[/URL], salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per[URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1504.html']usucapione[/URL]. [SIZE=4][B]Note[/B][/SIZE] (1) Può agire con l'azione di rivendica [I]solo ed esclusivamente[/I] il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario ([I]a[/I] [I]non domino[/I]), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a [I]titolo derivativo[/I], dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. La prova è, quindi, difficile (cd. [I]probatio diabolica[/I]); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html']Libro III, Titolo VIII[/URL]], dell'usucapione e dell'accessione [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1050.html']934[/URL]]. In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo [I]dante causa[/I] provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo ([I]possesso vale titolo[/I]). (2) L'azione di rivendica è un'azione reale ([I]actio in rem[/I]) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del [I]diritto di seguito[/I], che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene ([I]facultas restituendi[/I]), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene.L'azione di rivendicazione è [I]imprescrittibile [/I]in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base. [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art947.html'][SIZE=13px][FONT=Tahoma][LEFT][COLOR=rgb(44, 74, 60)]← Art. precedente[/COLOR][/LEFT][/FONT][/SIZE][/URL][URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art949.html'][SIZE=13px][FONT=Tahoma][RIGHT][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Art. successivo →[/COLOR][/RIGHT][/FONT][/SIZE][/URL] [SIZE=5][B][FONT=Tahoma][COLOR=rgb(69, 64, 64)]Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE] [FONT=Tahoma][COLOR=rgb(0, 0, 0)][SIZE=11px][URL='http://www.brocardi.it/fonti.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Fonti[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Codice Civile[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-ii/libro-terzo/capo-iv/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà[/COLOR][/URL][/SIZE][/COLOR][/FONT] [SIZE=13px][FONT=Tahoma][COLOR=rgb(0, 0, 0)] Il proprietario [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2501'][COLOR=rgb(44, 74, 60)](1)[/COLOR][/URL] può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2502'][COLOR=rgb(44, 74, 60)](2)[/COLOR][/URL]. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/3037.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]2789[/COLOR][/URL]]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]possessore[/COLOR][/URL]o [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1474.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]detentore[/COLOR][/URL] la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]prescrive[/COLOR][/URL], salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per[URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1504.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]usucapione[/COLOR][/URL].[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][B][COLOR=rgb(24, 48, 37)][FONT=Tahoma]Note[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE] [FONT=Tahoma][COLOR=rgb(0, 0, 0)][SIZE=13px](1) Può agire con l'azione di rivendica [I]solo ed esclusivamente[/I] il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario ([I]a[/I] [I]non domino[/I]), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a [I]titolo derivativo[/I], dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. La prova è, quindi, difficile (cd. [I]probatio diabolica[/I]); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)][U]Libro III, Titolo VIII[/U][/COLOR][/URL]], dell'usucapione e dell'accessione [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1050.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)][U]934[/U][/COLOR][/URL]]. In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo [I]dante causa[/I] provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo ([I]possesso vale titolo[/I]).[/SIZE][/COLOR] [COLOR=rgb(0, 0, 0)][SIZE=13px](2) L'azione di rivendica è un'azione reale ([I]actio in rem[/I]) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del [I]diritto di seguito[/I], che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene ([I]facultas restituendi[/I]), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene.[B] [/B]L'azione di rivendicazione è [I]imprescrittibile [/I]in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.[/SIZE][/COLOR][/FONT] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art947.html'][SIZE=13px][FONT=Tahoma][LEFT][COLOR=rgb(44, 74, 60)]← Art. precedente[/COLOR][/LEFT][/FONT][/SIZE][/URL][URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art949.html'][SIZE=13px][FONT=Tahoma][RIGHT][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Art. successivo →[/COLOR][/RIGHT][/FONT][/SIZE][/URL] [SIZE=5][B][FONT=Tahoma][COLOR=rgb(69, 64, 64)]Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE] [FONT=Tahoma][COLOR=rgb(0, 0, 0)][SIZE=11px][URL='http://www.brocardi.it/fonti.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Fonti[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Codice Civile[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)[/COLOR][/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-ii/libro-terzo/capo-iv/'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà[/COLOR][/URL][/SIZE][/COLOR][/FONT] [SIZE=13px][FONT=Tahoma][COLOR=rgb(0, 0, 0)] Il proprietario [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2501'][COLOR=rgb(44, 74, 60)](1)[/COLOR][/URL] può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/art948.html#nota_2502'][COLOR=rgb(44, 74, 60)](2)[/COLOR][/URL]. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/3037.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]2789[/COLOR][/URL]]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]possessore[/COLOR][/URL]o [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1474.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]detentore[/COLOR][/URL] la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]prescrive[/COLOR][/URL], salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per[URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1504.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)]usucapione[/COLOR][/URL].[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][B][COLOR=rgb(24, 48, 37)][FONT=Tahoma]Note[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE] [FONT=Tahoma][COLOR=rgb(0, 0, 0)][SIZE=13px](1) Può agire con l'azione di rivendica [I]solo ed esclusivamente[/I] il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario ([I]a[/I] [I]non domino[/I]), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a [I]titolo derivativo[/I], dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. La prova è, quindi, difficile (cd. [I]probatio diabolica[/I]); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1473.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)][U]Libro III, Titolo VIII[/U][/COLOR][/URL]], dell'usucapione e dell'accessione [v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1050.html'][COLOR=rgb(44, 74, 60)][U]934[/U][/COLOR][/URL]]. In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo [I]dante causa[/I] provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo ([I]possesso vale titolo[/I]).[/SIZE][/COLOR] [COLOR=rgb(0, 0, 0)][SIZE=13px](2) L'azione di rivendica è un'azione reale ([I]actio in rem[/I]) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del [I]diritto di seguito[/I], che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene ([I]facultas restituendi[/I]), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene.[B] [/B]L'azione di rivendicazione è [I]imprescrittibile [/I]in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.[/SIZE][/COLOR][/FONT] [/QUOTE]
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