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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 162706"><p>L'interruzione dell'usucapione non può avvenire se non a causa della <strong>perdita di possesso protratta per un anno</strong> (art. 1167 c.c.).</p><p></p><p>Non costituisce, invece, atto interruttivo dell'usucapione un <strong>atto stragiudiziale di messa in mora o una diffida</strong> in quanto l'usucapione si perfeziona anche contro la volontà del titolare del diritto e per effetto del mero esercizio del potere di fatto sulla cosa.</p><p></p><p>L'interruzione dell'usucapione, invece, si realizza in caso di <strong>riconoscimento dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c. </strong>Al riguardo, però, l'atto di riconoscimento deve essere non equivoco e non manifestato in termini dubitativi.</p><p></p><p>Pertanto, continua pure a comportarti da proprietario e possessore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 162706"] L'interruzione dell'usucapione non può avvenire se non a causa della [B]perdita di possesso protratta per un anno[/B] (art. 1167 c.c.). Non costituisce, invece, atto interruttivo dell'usucapione un [B]atto stragiudiziale di messa in mora o una diffida[/B] in quanto l'usucapione si perfeziona anche contro la volontà del titolare del diritto e per effetto del mero esercizio del potere di fatto sulla cosa. L'interruzione dell'usucapione, invece, si realizza in caso di [B]riconoscimento dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c. [/B]Al riguardo, però, l'atto di riconoscimento deve essere non equivoco e non manifestato in termini dubitativi. Pertanto, continua pure a comportarti da proprietario e possessore. [/QUOTE]
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