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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Possibilita di non accatastare i ruderi che hanno perso i requisiti di ruralità
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 17178" data-attributes="member: 7232"><p>La legge istitutiva dell'ICI (d.legisl. 504/1992) non dice che si paga l'ICI sui fabbricati in possesso di rendita ma testualmente recita: </p><p>art. 1 </p><p>Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto. </p><p>1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). </p><p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. </p><p></p><p>art. 2 </p><p>Titolo: Definizione di fabbricati e aree. </p><p>1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: </p><p>a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; </p><p>b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; </p><p>c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. </p><p></p><p>Valuta tu l' accatastamento più conveniente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 17178, member: 7232"] La legge istitutiva dell'ICI (d.legisl. 504/1992) non dice che si paga l'ICI sui fabbricati in possesso di rendita ma testualmente recita: art. 1 Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto. 1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. art. 2 Titolo: Definizione di fabbricati e aree. 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Valuta tu l' accatastamento più conveniente. [/QUOTE]
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Possibilita di non accatastare i ruderi che hanno perso i requisiti di ruralità
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