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Posso impedire a mio padre di lasciare la casa alla compagna?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 20800" data-attributes="member: 4594"><p>RETTIFICO SCUSANDOMI: LE NORME SULLA PRELAZIONE EREDITARIA NON SI APPLICANO ALLA COMUNIONE ORDINARIA:</p><p>L' articolo 1116 c.c. prevede l’ applicazione delle norme pertinenti al diritto successorio solo se non contrastanti con quelle relative alla comunione ordinaria, orbene vista l’ esistenza dell’ art. 1103 c.c., che assicura ai comunisti, al contrario dei coeredi, la libera disponibilità della propria quota, non si può sostenere che l’ art. 732 c.c. possa essere applicato efficacemente alle comunioni ordinarie.</p><p></p><p>Art. 1103. </p><p>Disposizione della quota.</p><p>Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.</p><p>Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 20800, member: 4594"] RETTIFICO SCUSANDOMI: LE NORME SULLA PRELAZIONE EREDITARIA NON SI APPLICANO ALLA COMUNIONE ORDINARIA: L' articolo 1116 c.c. prevede l’ applicazione delle norme pertinenti al diritto successorio solo se non contrastanti con quelle relative alla comunione ordinaria, orbene vista l’ esistenza dell’ art. 1103 c.c., che assicura ai comunisti, al contrario dei coeredi, la libera disponibilità della propria quota, non si può sostenere che l’ art. 732 c.c. possa essere applicato efficacemente alle comunioni ordinarie. Art. 1103. Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI. [/QUOTE]
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